Il reato di "grooming"

Nuova tutela per i minori

11/12/2010

"Un mix di curiosità e  imprudenza può spingere bambini e adolescenti ad avventurarsi, senza la giusta consapevolezza, su Internet oppure ad utilizzare con ingenuamente il cellulare, entrando così in contatto con interlocutori sconosciuti.
Spesso però, dietro nickname  e falsi profili  sui social network si celano malintenzionati o, ancor peggio, pedofili.

Fonte: Dipartimento per le pari opportunità

Si tratta di soggetti che puntano ad assicurarsi la fiducia e la collaborazione di un  bambino o di un adolescente contattato in Rete, allo scopo di coinvolgerlo in attività a sfondo sessuale, attraverso la scelta di un luogo in cui incontrarsi che risulti attraente per la futura vittima.
Hanno dunque un obiettivo preciso: sono  lucidi e determinati nell’avvicinare e ottenere le confidenze dei bambini, senza uscire allo scoperto finché non saranno riusciti nel loro intento.

Questo reato è oggi identificato con il termine grooming, che si riferisce specificamente alla tecnica usata da molti pedofili per adescare i minori attraverso l’uso delle nuove tecnologie e conquistare la loro fiducia fino ad arrivare a chiedere un incontro vis a vis.

L’attività di grooming può durare anche settimane o mesi: l’adescatore tenterà in ogni modo di diventare un vero e proprio confidente del bambino, con l’obiettivo di ottenere un numero di telefono o invitandolo in chat video, confidando sull’anonimato che Internet e il cellulare gli garantiscono. A tale scopo, l’adulto può sfruttare i molteplici strumenti messi a disposizione dal web (chat, social network, istant messanger, forum, giochi online, etc.) e dai telefoni (sms, mms), ricorrendo a lusinghe e raggiri, approfittando dell’ingenuità, dell’inesperienza e dell’immaturità del suo giovane interlocutore.

In questo scenario preoccupante, il Senato ha di recente approvato il disegno di legge di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale" (adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007), ora sottoposto nuovamente  all’esame della Camera.  La Convenzione di Lanzarote rappresenta infatti lo strumento normativo che introduce il reato di “grooming”.

Il disegno di legge di ratifica prevede pertanto il grooming, ossia l’adescamento in rete, quale nuova fattispecie di reato. Il disegno di legge prevede infatti l’introduzione, nel codice penale italiano, dell’art. 609 undecies c.p., che disciplina il nuovo reato di adescamento.

Esso è inteso come qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore infrasedicenne “..attraverso artefici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”. Se il soggetto ha agito al fine di commettere delitti di sfruttamento sessuale a danno di  minore o delitti di violenza sessuale,  la pena applicabile è la reclusione da uno a 3 anni.

Al di là degli aspetti normativi, la prevenzione di questi reati costituisce una priorità.

In tal senso, si rivela fondamentale la necessità di accrescere la consapevolezza di genitori e insegnanti rispetto all’utilizzo delle nuove tecnologie, sensibilizzandoli sulle loro potenzialità ma anche sui rischi e i pericoli, affinché possano accompagnare i più giovani nell’uso delle rete e prevenirne le possibili minacce. Inoltre, è necessario informarli della possibilità di adottare programmi di filtraggio, che consentono l’accesso solo a determinati siti e non ad altri.


Dipartimento per le pari opportunità
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