Con la formula “41 bis” nel dibattito comune si fa riferimento alle deroghe rispetto alle «normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati e ai normali benefici» previste dall’ordinamento penitenziario sostanzialmente per evitare che soprattutto boss mafiosi e figure apicali di associazioni terroristiche e “capi” di associazioni a delinquere finalizzate al narcotraffico e alla tratta di esseri umani continuino a esercitare la loro influenza e il loro ruolo di comando sulle rispettive organizzazioni criminali dal carcere. Nato essenzialmente per capi mafia, l'articolo dell'ordinamento è stato esteso ad altri reati nel tempo, ma i detenuti al 41 bis sono tuttora per oltre il 99% in carcere per reati di mafia.
Perché è improprio dirlo "carcere duro"
Impropriamente, ci si riferisce spesso a questo sistema di regole con l’espressione “carcere duro”, perché in effetti nella pratica i benefici vengono ristretti e il regime carcerario ne esce più aspro, ma questa sintesi genera l’equivoco di far pensare che il maggior rigore sia finalizzato a rendere la pena più afflittiva, mentre nella realtà è pensato con la finalità di tagliare i ponti e i contatti interni alle organizzazioni criminali che come tali vivono anche molto della rete dei loro legami. Si tratta, per fare un esempio attuale, del regime cui è sottoposto anche Matteo Messina Denaro.
Perché si chiama 41 bis
Da non confondersi con il 416 bis, che è l’articolo del Codice penale che fa riferimento al reato di associazione di stampo mafioso, il 41 bis è l’articolo dell’ordinamento penitenziario che disciplina le restrizioni rispetto alle «normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati e ai normali benefici» in alcuni casi: quello citato sopra, ma anche per esempio in occasione di rivolte in carcere.
Per estensione nel dibattito è usuale chiamare 41 bis il regime di restrizioni previsto ai commi 2-3 da questo articolo, che può essere applicato con un provvedimento di sospensione dei normali benefici «quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica», a detenuti che scontino «un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». La sospensione «comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione». L'articolo introdotto per la prima volta nel 1986 con la cosiddetta Legge Gozzini, è stato ampliato dopo le stragi del 1992.
Chi può applicare il 41 bis
Il provvedimento di sospensione dei benefici come recita l’articolo di legge: «è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze».
Il presupposto per applicarlo è la presenza di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica ed eversiva». Una sussistenza che va valutata con rigore. La legge non dice che la collaborazione con la giustizia può essere un elemento chiave per provare che i legami sono definitivamente interrotti, ma è la Corte costituzionale a scrivere che nei fatti «la collaborazione con la giustizia (…) assume la diversa valenza di criterio di accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata» (C. cost., 20.7.2001, n. 273). E questo avviene perché il collaboratore, qualificato nel gergo mafioso come “infame”, da quel momento risulta del tutto inaffidabile agli occhi dell’organizzazione di appartenenza.
Quanto può durare la sospensione dei benefici e a quali condizioni
La sospensione dei benefici ha «durata massima pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa».
In quale momento e a chi si può applicare il 41 bis
«Come si evince dal dato normativo (che parla genericamente di ‘detenuti’)»,si legge nella relativa voce Treccani, «i destinatari del regime detentivo speciale possono essere tanto soggetti con condanne definitive, quanto soggetti in attesa di giudizio: ciò del resto è del tutto coerente con la finalità della misura, posto che le esigenze di prevenzione che essa persegue sussistono anche, ed anzi a maggior ragione, nei confronti di detenuti in attesa di giudizio, essendo proprio nel momento dell’ingresso in carcere che il membro dell’associazione avverte con urgenza il bisogno di comunicare con gli affiliati all’esterno, per trasmettere le informazioni di cui è in possesso, diramare direttive e, più in generale, ‘passare le consegne’».
In che cosa consiste e perché suscita dibattito
Il regime di 41 bis prevede una serie complicata di restrizioni in materia di limitazioni nei colloqui, nelle telefonate, nella corrispondenza.
Il colloquio è uno solo al mese di un’ora contro i 6 previsti per i detenuti comuni e con i soli familiari e conviventi, altri possono essere autorizzati solo in casi eccezionali. Se i detenuti comuni possono vedere i visitatori senza vetro divisorio e senza essere ascoltati sotto il solo controllo visivo per ragioni di sicurezza, chi sta al 41 bis fa colloqui ascoltati e videoregistrati con il vetro divisorio, che può venir meno molto brevemente solo con i bambini.
La telefonata, più limitata nel tempo e nella frequenza, è sempre registrata (solo i contatti con i difensori non sono sottoposti a limitazioni per intervento della Corte costituzionale).
La corrispondenza è autorizzata dal giudice in partenza e in uscita e sottoposta a controllo (salvo quella con parlamentari o autorità europee e nazionali con competenza in materia di giustizia). Anche somme, beni, oggetti ricevuti dall’esterno sono sottoposti a restrizioni. Di qui il divieto di inviare e ricevere libri e riviste dall’esterno, perché potenziale veicolo di scambio di messaggi cifrati, decisione avallata dalla Corte costizionale (122/2017) nel momento in cui non limita la scelta dei libri da leggere e da studiare a patto che siano acquistati attraverso i canali autorizzati.
I contatti con gli altri detenuti sono fortemente limitati ragion per cui le celle sono singole, la durata delle cosiddette ore d’aria è ristretta e per chi sta al 41 bis è vietato partecipare alle rappresentanze di detenuti ed internati, tutto in ragione della stessa logica di evitare contatti con l’organizzazione di appartenenza, cosa che traduce il regime in un sostanziale isolamento e in una limitazione di fatto di tutte quelle pratiche rieducative che presuppongono socialità interna al carcere: è questo uno dei temi che aprono sovente il dibattito sul bilanciamento tra diritti della persona ed esigenze di sicurezza dello Stato, in relazione a questo regime carcerario.
In quali carceri si applica il 41 bis
Avendo necessità di spazi adatti a gestire le limitazioni previste, il 41 bis non è applicabile in tutte le carceri. Attualmente quelle che possono detenere persone in questo regime sono: le case circondariali di Sassari "Bancali", Novara, Cuneo, Voghera (PV), Sanremo (IM),Tolmezzo (UD), Viterbo ,Parma, Terni, Roma Rebibbia, L'Aquila, Napoli Poggioreale, Macomer (NU). Le case di reclusione di Casa di reclusione Casa Opera (MI) Spoleto (PG) Ascoli Piceno, Mamone a Onanì (NU). Il Centro penitenziario di Napoli Secondigliano e il carcere di Badu 'e Carros di Nuoro. Le storiche "supercarceri" sulle isole di Pianosa e dell’Asinara sono state chiuse nel chiuse nel 1997 e definitivamente dismesse l'anno successivo, con provvedimento dell'allora governo Prodi.
Come funziona il ricorso contro l’applicazione del 41bis
Contro i provvedimenti di applicazione e di proroga del regime detentivo speciale, il detenuto o l’internato, o i loro difensori, possono ricorrere al Tribunale di sorveglianza di Roma, per valutare i presupposti per l’adozione del provvedimento. Contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza difensori e Pm possono ricorrere alla Corte di cassazione per violazione di legge (era uno di questi casi quello di Alfredo Cospito per cui la Cassazione ha deciso conferma il 24 marzo 2023).
Il 41 bis e la Corte costituzionale
Nel corso del tempo, come scrive Angela Della Bella autrice di Il “carcere duro” tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali, la Corte Costituzionale ha smussato alcuni caratteri illiberali della misura originaria, nata sull’onda dell’emergenza: «Attraverso le sue pronunce la Corte – che non ha mai censurato la legittimità del 41 bis, riconoscendone l’utilità nel contrasto al fenomeno mafioso – si è impegnata in un’opera di profonda ricostruzione della disciplina, fissando dei ‘paletti di costituzionalità’, entro i quali l’Amministrazione penitenziaria si è poi mossa nel dare applicazione all’istituto». Le indicazioni, tutte recepite, sono confluite nella legge 279/2002, «che, oltre ad aver reso stabile la misura all’interno dell’ordinamento, ne ha riformato profondamente la disciplina, attribuendole sostanzialmente la fisionomia» attuale.
Tuttora il 41 bis è applicato nella stragrande maggioranza dei casi a detenuti a capo di organizzazioni mafiose, il 41 bis è stato con la medesima legge esteso anche alla tratta di esseri umani e al terrorismo, anche internazionale.
Perché è un tema complesso e delicato
Trovandosi al punto di incontro e dunque anche di frizione tra due esigenze imprescindibili - quella dello Stato di assicurare ai cittadini e alle istituzioni la tutela dalla prevaricazione delle organizzazioni criminali da una parte, dall'altra quella di assicurare un trattamento sanzionatorio a chi sia condannato senza che questo leda i diritti fondamentali della persona - il 41 bis è argomento delicato che non si presta a essere risolto con slogan e risposte semplici e tranchant come tante volte nel dibattito pubblico si prova a fare. L'esigenza di conservarne la ratio fondamentale - rompere i legami tra i capi in carcere e le organizzazioni criminali -, da tutti gli addetti ai lavori riconosciuta, si confronta con punti di vista molteplici e diversi relativamente all'applicazione in concreto e alle modalità specifiche con cui questa esigenza originaria si persegue. Si tratta da un lato di scongiurare caso per caso il pericolo, come scrive Francesco Cascini, magistrato ex capo del Dap, nella voce relativa al carcere, del Dizionario enciclopedico di mafie e antimafia (Gruppo Abele) "di snaturamento della finalità preventiva a favore di uno strumento più tipicamente punitivo"; dall'altro, di non metterne in discussione la logica preventiva, tuttora valida.