Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
venerdì 13 dicembre 2024
 
 

Anzani: «Il matrimonio è un'altra cosa»

24/05/2013 

Abbiamo chiesto una riflessione al giudice Giuseppe Anzani, Presidente emerito del Tribunale di Como e vicepresidente del Movimento per la vita, in merito all’ipotesi di apertura del matrimonio alle coppie omossessuali anche per quanto riguarda il nostro paese.

- Giudice Anzani, dopo la Francia è la volta del’Italia?


«Credo di no. Non solo riguardo alle ragioni della nostra storia, della cultura e del costume, del modo di sentire radicato e motivato ma anche, direttamente, per ragioni giuridiche. Nella Costituzione italiana sono riconosciuti i “diritti della famiglia come società naturale”, e dunque la famiglia - nel suo essere qual è secondo la sua natura - antecede le definizioni giuridiche, anzi le detta essa stessa. E subito dopo il riconoscimento, investe il matrimonio come “fondamento” di quella famiglia che è stata riconosciuta, cioè ravvisata e recepita nell’ordinamento. L’ordinamento, insomma, si pone come una “copia dal vero”».

- Però non troviamo scritto “uomo e donna”, “maschio e femmina”.


Perché non ce ne era bisogno, essendo naturale nella mens legis il senso del paradigma descritto come “società naturale”. Cerchiamo di essere seri. I problemi delle coppie gay vanno anch’essi presi seriamente, ma non storpiamo le cose. La Corte costituzionale, investita della questione se “il divieto di matrimonio fra persone dello stesso sesso” contrasti con la Costituzione, ha detto chiaramente di no, con la sentenza n. 138 del 2010. “Le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio“, ha scritto. Nessuna violazione dell’uguaglianza, dunque, per vicende non paragonabili.

- Si richiamano però, a volte, le regole “europee”.

«Le regole dedicate alla famiglia, nell’Unione europea, stanno nella cosiddetta “Carta di Nizza”, divenuta parte integrante del Trattato di Lisbona. L’articolo 9 dice che “il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”. E’ dunque la legge nazionale che detta la disciplina, e quella italiana è chiara, è semplice, naturale, e ha un fermo presidio costituzionale. Anche rispetto alle norme CEDU non vi è da noi nessuna distonia, di fronte all’art. 12 che dispone che “uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto”. Proprio questi raffronti sono stati contemplati dalla nostra Corte Costituzionale».

- Perché non copiare le norme di altri Paesi, che ammettono il matrimonio gay?

«Costruire uno “spazio giuridico uniforme” ha alcuni vantaggi, in senso generico. Ma dipende dai contenuti: non è la stessa cosa uniformare la giusta soluzione o uniformare l’errore. Questo impedisce non solo di esplorare le risposte razionali al "perché questi sì e questi no", ma anche di considerare che se il sì per alcuni fosse una smagliatura sul piano dei valori, l’estensione sarebbe una dilatazione dell’errore. E all’interno della ricerca della soluzione giusta, non è l’omogeneità in sé a far giustizia ottusa (a ciascuno la stessa cosa) ma il discernimento reale (a ciascuno il suo)».

- Ma le coppie gay, così, non restano discriminate?

«Non vanno discriminate. Restano differenti. Le differenze costituiscono le ragioni assennate del diritto appropriato, coerente, in vista dell’interesse giuridico e umano preminente. Se vi sono esigenze di tutela di aspettative meritevoli, e di solito si parla di assistenza, di diritto successorio, di vantaggi nel campo del welfare mentre più raramente di limitazioni che su altri piani derivano da un regime giuridico para-familiare, i problemi possono essere risolti alla stregua del diritto civile comune, con opportuni accorgimenti. Il matrimonio resta altra cosa».

 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo