Quando due coniugi divorziano il Tribunale può stabilire che uno di essi, quello economicamente più forte, debba versare all’altro un assegno mensile. I giudici della Corte di cassazione avevano stabilito, nel 1990, che l’assegno aveva lo scopo di consentire al coniuge economicamente più debole di continuare a mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. Ora la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11504 depositata il 10 maggio scorso, ha cambiato radicalmente posizione. La Corte ha sottolineato che con il divorzio “il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente” sul piano personale e gli ex coniugi tornano ad essere “persone singole”. Per tanto, prevedere un assegno di mantenimento per il semplice fatto che due persone sono state sposate fra di loro significherebbe mantenere in vita dal punto di vista economico un vincolo che non esiste più.
Tuttavia, poiché fra gli ex coniugi esistono doveri di solidarietà riconosciuti dalla stessa Costituzione (che all’art. 2 “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” fra cui la famiglia) potrà essere previsto un assegno di divorzio di carattere esclusivamente assistenziale. Dunque, d’ora innanzi i tribunali dovranno valutare, prima di tutto, se uno dei coniugi ha diritto all’assegno ed eventualmente, in un secondo tempo, determinarne l’importo. Il coniuge debole avrà diritto all’assegno solo se manca di mezzi adeguati o se non ha l’effettiva possibilità di procurarseli. Mentre prima della sentenza in commento l’adeguatezza dei mezzi veniva valutata alla luce del tenore di vita che i coniugi avevano prima del divorzio, ora i mezzi sono considerati adeguati se consentono al coniuge debole di essere economicamente autosufficiente.
Le conseguenze pratiche non sono di poco conto. Se, fino ad oggi, ad esempio, la moglie insegnante di un ricco imprenditore avrebbe avuto diritto ad un assegno che le consentisse di vivere, se non come prima del divorzio, almeno con un certo agio, ora la stessa persona potrebbe essere giudicata economicamente autosufficiente e, quindi, non avere diritto all’assegno. Infatti, la Corte ha espressamente dichiarato che l’interesse tutelato dall’assegno non è quello di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, ma quello di consentire l’indipendenza economica all’ex coniuge in difficoltà. Per tanto, tornando all’esempio di prima, se la moglie del ricco imprenditore non avesse neppure lo stipendio da insegnante e fosse, per tanto, del tutto sprovvista di mezzi avrebbe diritto ad un assegno, ma nei limiti necessari a vivere e nulla di più. In questo modo si finisce col disconoscere completamente l’impegno che la parte economicamente debole può avere profuso, magari per decenni, per la famiglia, l’educazione dei figli e anche per agevolare la carriere dell’altro coniuge. Chi si è prodigato all’interno della famiglia con il proprio lavoro casalingo può essere liquidato con un piccolo assegno anche se l’altro coniuge, forte del sostegno e del impegno che il primo ha profuso per la famiglia, ha potuto intraprendere una fruttuosa carriera e raggiungere un’ottima posizione economica e sociale.
Così non è in molti paesi a noi vicini, ad esempio in Francia o nel Regno Unito dove, nel determinare l’assegno, si tiene conto dell’impegno che ciascuno degli ex coniugi ha prodigato per la famiglia e i figli, sacrificando le proprie aspirazioni e potenzialità professionali. La recente sentenza della Corte di cassazione, però, potrebbe avere conseguenze più inquietanti rispetto a quelle fin qui illustrate. I supremi giudici, infatti, ritengono che l’assegno divorzile vada negato quando entrambi i coniugi hanno mezzi adeguati a mantenersi o “l’effettiva possibilità di procurarseli”. Vista la condizione del mercato del lavoro nel nostro Paese, appare molto improbabile che una persona di 50 o 60 anni possa realmente trovare di che mantenersi, anche se laureata e anche se inserita in passato nel mondo produttivo. Tuttavia secondo i supremi giudici tale persona, per ottenere un assegno dall’ex coniuge, dovrà “ allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative”.
Claudia Balzarini, avvocato in Milano