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martedì 18 marzo 2025
 
Medicina ed etica
 

Biotestamento, passa la legge ma senza suicidio assistito

21/04/2017  Nel testo di legge approvato alla Camera, che ora andrà al senato, viene escusa anche l'eutanasia attiva. Anche se occorrerà vigilare perché, nell’applicazione pratica delle dichiarazioni anticipate di volontà, non passi surrettiziamente l’eutanasia passiva. Il testo di legge dovrà essere rispettato da tutti, incluse le cliniche cattoliche convenzionate.

Non passa l’emendamento dei 5stelle per introdurre l’eutanasia. Nel testo di legge approvato ieri alla Camera sul biotestamento vengono esclusi suicidio assistito ed eutanasia attiva. Anche se occorrerà vigilare perché, nell’applicazione pratica delle dichiarazioni anticipate di volontà, non venga introdotta surrettiziamente l’eutanasia passiva. Un limite, in questo senso, è stato introdotto con l’approvazione di uno degli emendamenti proposti da Mario Marazziti (che spiega il testo nel prossimo numero di Famiglia cristiana), presidente della Commissione della Camera per gli affari sociali, che prevede che il medico possa disattendere le Dat nel caso in cui siano incongrue, non corrispondano alle condizioni cliniche del paziente o sia intervenuto un cambiamento nella medicina non prevedibile al momento delle dichiarazioni stesse.

 

Il testo di legge, che dovrà essere rispettato da tutti, incluse le cliniche cattoliche convenzionate, prevede che le proprie volontà si possano depositare davanti a un notaio, un pubblico ufficiale, o un medico del Servizio sanitario nazionale. Possono essere sempre revocate e ognuno potrà disporre il rifiuto dei trattamenti sanitari. Cinque articoli in tutto, il primo sul consenso informato, nel quale viene introdotta anche l’obiezione di coscienza per il medico che si riufiti di “staccare la spina”.

 

L’articolo 3, il cuore della legge e anche quello che ha suscitato più dibattito, prevede che «ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali». Nella stessa Dat la persona «indica altresì una persona di sua fiducia (fiduciario)».

 

Innovativo l’articola 4 che prevede la «Pianificazione condivisa delle cure». La pianificazione supera l’eventuale Dat espressa precedentemente. Infine grande spazio viene dato alla terapia del dolore. Il paziente non viene abbandonato a se stesso, ma gli vengono somministrate tutte quelle terapie, compresa la sedazione profonda, che possano alleviare il dolore nella parte terminale della malattia.

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