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sabato 14 settembre 2024
 
Il caso
 

Che cos'è la riabilitazione penale ottenuta da Berlusconi

14/05/2018  A che serve e come funziona l'istituto che ha permesso al Cavaliere di uscire dalle conseguenze della legge Severino.

È stata anticipata dal Corriere della sera la notizia che il tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto l’istanza di riabilitazione di Silvio Berlusconi, che estingue gli effetti della sentenza di condanna e dunque anche l’incandidabilità sopraggiunta con la legge Severino.

Ma che cos’è la riabilitazione, a chi tocca e perché? Vediamo che cosa dicono i Codici. La riabilitazione penale è un istituto previsto dal codice penale e dal codice di procedura penale che mira al reinserimento sociale del reo e permette l’estinzione delle pene accessorie (per esempio l’interdizione dai pubblici uffici, la decadenza della responsabilità genitoriale, la sospensione dall’esercizio di una professione, in questo caso l’incandidabilità conseguenza della legge Severino) e di ogni altro effetto penale della condanna salvo che la legge disponga diversamente.

La riabilitazione, annotata sul certificato penale di condanna (la vecchia fedina penale), è subordinata ad alcune condizioni: la prima è che siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata la pena principale (nel caso specifico al processo Mediaset c’era stata una condanna per frode fiscale a quattro anni, di cui tre coperti da indulto e scontati per la parte residua con l’affidamento ai servizi sociali, terminato l’8 marzo 2015), la seconda è che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Per meglio comprendere che cosa sia la buona condotta, soccorre una sentenza della Cassazione del 2011: “Il soggetto abbia dato prova di effettivo e completo ravvedimento, dimostrando di aver tenuto un comportamento privo di qualsivoglia atteggiamento trasgressivo ed aver intrapreso uno stile di vita rispettoso dei principi fondamentali della convivenza civile". 

Il termine dei tre anni, si alza a otto per chi sia recidivo e a 10 per chi sia stato riconosciuto delinquente abituale, professionale o per tendenza. Per chi abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena il termine per l’istanza di riabilitazione decorre dal momento del termine di sospensione della pena.

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato è stato sottoposto a misura di sicurezza diversa dall'espulsione dello straniero dallo Stato e dalla confisca e il provvedimento non è stato revocato e quando il condannato non ha adempiuto “le obbligazioni civili derivanti dal reato”, per esempio il risarcimento del danno. A decidere sul merito dell’istanza di revisione è il tribunale di Sorveglianza competente per territorio (in questo caso Milano), la Procura generale dà un parere non vincolante (Nel caso di Berlusconi il parere era stato negativo per via dei processi in corso per corruzione in atti giudiziari. Ma, nella decisione, sul caso specifico, i giudici di Sorveglianza, riguardo ai processi pendenti, hanno richiamato l'orientamento «consolidato e condiviso» della giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la pendenza di un procedimento per fatti successivi a quelli per cui è intervenuta condanna: "non costituisce di per sé ostacolo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di colpevolezza").

A riabilitazione concessa la Procura generale ha facoltà di impugnare, davanti alla Sorveglianza e, successivamente, in Cassazione. La riabilitazione può essere revocata qualora il riabilitato commetta entro sette anni un reato non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni o più elevata.

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