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sabato 14 settembre 2024
 
il commento
 

Se sul suicidio assistito la Corte decide di non decidere

25/10/2018  La sentenza della Consulta sul caso di Marco Cappato desta perplessità perché si invita il Parlamento a legiferare, entro un anno, dopo che una legge sul testamento biologico è stato approvata meno di un anno fa e lascia una situazione di stallo pericolosissima se dovessero accadere casi analoghi

Decidere di non decidere per una Corte chiamata a decidere non lascia molto tranquilli. È esattamente quello che ha fatto la Corte Costituzionale con la sentenza di mercoledì sul caso di Fabiano Antoniani, deejay Fabo, nel processo che vede imputato a Milano Marco Cappato, esponente radicale e presidente dell’associazione Luca Coscioni, per il reato di aiuto al suicidio previsto dall’articolo 580 del codice penale. La Consulta ha invitato il Parlamento entro 11 mesi a legiferare sul fine vita e poi, il 24 settembre 2019, deciderà se il reato di aiuto al suicidio è incostituzionale, in tutto o in parte. Nel frattempo il processo a carico di Marco Cappato rimane sospeso.

La decisione dei giudici costituzionali desta perplessità per almeno tre motivi. Il primo: si invita il Parlamento a legiferare su questa materia entro 11 mesi. Ma il Parlamento non è sovrano nel decidere quali leggi, e in quali tempi, discutere e approvare? O deve sottostare ai diktat dei giudici? Senza considerare che una legge sul fine vita c’è già e non ha compiuto nemmeno un anno. Si chiama “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (Dat)” ed è stata approvata il 22 dicembre 2017. In quella legge per dare la morte a una persona è previsto un unico modo di procedere: occorre che questi viva grazie a delle macchine (nel caso, ad esempio, della nutrizione, idratazione e ventilazione assistita) e dunque è necessario, per provocarne la morte, staccarlo da queste macchine. Sono escluse come pratiche eutanasiche l’iniezione letale e l’aiuto al suicidio. I sostenitori di una legge sull’eutanasia, ovviamente, spingono affinché in futuro siano perfettamente legali anche l’iniezione letale e l’aiuto al suicidio. Fattispecie che potrebbero riguardare, poniamo, una persona depressa che chiede di morire anche se, per vivere, non è collegata a nessun macchinario. Tutti casi che in altri Stati europei dove l’eutanasia è consentita, come i Paesi Bassi o l’Olanda, sono già accaduti e hanno suscitato enormi polemiche.

Il diritto a vivere vale solo se si è sani e in perfetta forma fisica?

Il secondo: la Corte afferma che «l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione». Siamo proprio sicuri che sia così? Nella pur discutibile legge sulle Dat, approvata il 22 dicembre 2017, il bilanciamento è già stato trovato. O si vuole utilizzare questo caso specifico per introdurre qualcosa di diverso e cioè far passare nel nostro ordinamento il principio della liceità giuridica di cagionare la morte su richiesta da parte di malati e disabili? Se così fosse, s’avanza una deriva spaventosa: il diritto a vivere, cioè, è sacrosanto e tutelato dalla legge solo se si è sani e in perfetta forma fisica e mentale. E i disabili? E gli anziani? E chi è segnato da fragilità?

Nel caso di danno da nascita indesiderata la Corte di Cassazione, con una sentenza delle Sezioni Unite del 22 dicembre 2015, orientamento poi ribadito anche in una sentenza del 31 marzo 2017, ha affermato che non esiste il diritto a non nascere o il diritto a nascere se non sani. Specularmente, non dovrebbe esistere neanche il diritto a morire o a non continuare a vivere, se non sani. O no? O affermando che «l’attuale assetto normativo sul fine lascia prive di tutela situazioni meritevoli di protezione» si vuole introdurre un vero e proprio diritto soggettivo a morire che valga non soltanto nel caso di ammalati collegati a macchinari per le funzioni vitali ma per tutti?

Se la morte diventa un diritto, tutto deve essere permesso. Ma una legge sull’eutanasia – e qui siamo al cuore della questione che va oltre questo caso specifico – dovrebbe stabilire quale è il limite oltre il quale la vita non è più degna di essere vissuta. E non, si badi bene, della vita umana in astratto e in generale ma della vita, unica e irripetibile, di Tizio, Caio e Sempronio, nella sua particolare situazione di malattia, disagio e debolezza in cui si trova in un preciso momento storico. Può una legge stabilire questo confine che valga per tutti? La risposta l’ha data ad Avvenire il fisiatra Angelo Mainini, responsabile sanitario della Fondazione Maddalena Grassi, che, tra gli altri, ha avuto come paziente anche Fabiano Antoniani: «L’importante», ha detto, «è non discutere di queste cose da un punto di vista ideologico o teorico, ovvero lontano dall’esperienza reale. Io vedo che la risposta alla sofferenza in senso globale è affrontata in modi del tutto diversi: c’è chi soccombe in una situazione magari non così grave e chi, in casi molto più complessi, non ha bisogno di particolari supporti. È un campo molto soggettivo, che nessuna norma può validamente rappresentare senza il rischio di creare danni, questi sì irreversibili». E aggiunge: «Non dimentichiamo che in Svizzera l’eutanasia, ipocritamente chiamata suicidio assistito, è fornita persino ai casi di depressione, quando cioè la persona non è ovviamente lucida e cosciente, come richiede la legge, per prendere una decisione così definitiva».

Rischio stallo

  

Il terzo motivo: con questa decisione della Corte di non decidere e congelare tutto si crea una situazione di stallo pericolosissima. Premesso che non sappiamo se, come e quando il Parlamento interverrà su questo tema (e comunque nel programma dell’attuale governo non ci sono né l’eutanasia, né il suicidio assistito), se c’è un nuovo caso analogo a quello di Marco Cappato i giudici ordinari come dovranno regolarsi? Dalla Corte costituzionale aspettavano indicazioni sull’applicazione dell’articolo 580 del codice penale che non sono arrivate.

 
 
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