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Per il sistema penale cui siamo abituati da italiani può essere difficile nell’immediato capire perché il cardinale Pell, giudicato colpevole l’11 dicembre scorso (notizia secretata dalla Corte a tutela di un altro procedimento e resa nota soltanto il 27 febbraio), dopo che è stato emesso un verdetto di colpevolezza, stia attendendo, in carcere, venuta meno la libertà su cauzione, un’altra sentenza, prevista per il 13 marzo.
Proviamo a capire, per sommi capi, come funziona nel sistema da cui è stato giudicato. L’Australia, in fatto di diritto e procedura penale, applica un sistema di Common Law, tipico mondo anglosassone, che ha caratteristiche comuni – con qualche differenza da un Paese all’altro – a Inghilterra, Paesi del Commonwealth, Stati uniti, India, Pakistan, Myanmar, Australia e Nuova Zelanda e parzialmente ad altri che, come il Sud Africa, applicano sistemi misti Common/Civil law.
Accanto ad altre caratteristiche comuni i sistemi di Common Law prevedono in molti casi che la procedura di emissione della sentenza avvenga in due momenti (virdict e sentence), diversamente dal sistema italiano, in cui la sentenza è emessa in un solo momento dal giudice, che - da solo, in collegio o con giudici popolari nei delitti di competenza della corte d’Assise- giudica in fatto e in diritto e poi emette la sentenza di assoluzione o di condanna quantificando contestualmente la pena.
Nei sistemi anglosassoni invece si procede in due tempi: la prima parte (virdict) spetta, per i casi di sua competenza, alla giuria popolare, composta di comuni cittadini, chiamata a decidere - da sola, non congiuntamente al giudice che assiste a quella fase del processo come arbitro – sui fatti: il fatto è o non è avvenuto, l’imputato è colpevole o innocente. Una volta pronunciato il verdetto (guilty/non guilty), l’applicazione del diritto spetta, in un secondo momento al giudice togato, cioè di carriera, che valutando la norma da applicare, i precedenti che in quel sistema sono vincolanti, il computo di aggravanti e attenuanti, quantifica la pena, in un passaggio procedurale successivo (sentencing), e poi emette la sentenza completa della pena da applicare (sentence).





