L’art. 10 del Codice civile afferma che «non occorre il consenso della persona quando la riproduzione dell’immagine... è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico». A meno che «ciò determini pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ripresa/ fotografata» (art. 97, L. 633/1941). Non penso che l’eventuale ripresa della nostra pubblica professione di fede sia un disonore. Tanto più che nella professione di fede battesimale diciamo a tale proposito: «...noi ci gloriamo di professarla». Diverso è il discorso per i minori. Nella pubblicazione di immagini o video nei quali siano ritratti minori, è necessario che gli stessi non siano identificabili se non con il consenso di entrambi i genitori (Costituzione, art. 31; e L. 176/1991). In caso di infrazione ci si può rivolgere all’autorità giudiziaria.