Infuriano le polemiche dopo che il Governo ha deciso l’obbligo di esibire il cosiddetto Green pass, ovvero il certificato di avvenuta vaccinazione anti-Covid, per poter fare determinate cose come: prendere un aereo o un treno a lunga percorrenza, frequentare piscine o palestre, entrare in musei e cinema. Si ritiene che una simile norma sarebbe contraria alla Costituzione perché limita la libertà dell’individuo, ma è davvero così? La libertà del singolo è sicuramente un valore di importanza primaria, tuttavia sono molte le disposizioni di legge che lo limitano a vantaggio di altri valori riconosciuti e tutelati dalla Costituzione come, per esempio, la salute pubblica. Infatti, ogni qual volta due diritti, entrambi costituzionalmente tutelati, confliggono fra di loro è necessario effettuare un bilanciamento fra i due. Questo perché la mia libertà individuale non è infinita e non comprimibile, ma può essere limitata se mette a repentaglio un diritto altrettanto importante e costituzionalmente tutelato. Si pensi, ad esempio, alla legge che vieta di fumare nei locali pubblici, a tutela della salute altrui o a quella che vieta di portare armi, a tutela della sicurezza pubblica.
I criteri che vanno seguiti nel bilanciare due diritti costituzionalmente rilevanti sono quelli della necessità e della proporzionalità. Nell’attuale fase pandemica non sarebbe proporzionato al rischio sanitario imporre un nuovo lockdown, unico rimedio all’indiscriminato diffondersi del virus nel periodo in cui non esisteva il vaccino. Viceversa, possono essere legittimamente imposte misure meno severe, come il Green pass. Del resto ciò che si impone non è un obbligo, ma un onere. La legge non impone al cittadino di vaccinarsi, ma considera il fatto di essere vaccinato come condizione per poter fare determinate cose. Va ricordato, a questo punto, che persino un eventuale obbligo vaccinale (ad esempio per determinate categorie, come il personale sanitario) non sarebbe una cosa nuova per il nostro ordinamento che conosce numerose ipotesi di vaccinazione obbligatoria, come quella antipolio o antidifterica ben precedenti all’attuale pandemia. La Corte costituzionale ha già avuto modo di chiarire in passato che l’obbligo vaccinale è legittimo dal momento che è diretto, non solo a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri (sentenze n. 258 del 1994 e n. 5 del 2018).