Se nel linguaggio della politica, che è il luogo geometrico dell’arte del possibile in cui ha avuto spazio l’ardito grafico delle convergenze parallele, può abitare anche la contraddizione in termini dell’obbligo flessibile, la faccenda si complica quando si comincia a parlare di una “legge” sull’obbligo flessibile, perché in diritto l’obbligo è un concetto rigido per definizione che mal si accorda con gli aggettivi. Ma questo della legge futura e futuribile è un problema di là da venire, ancorché non futile. Per il momento limitiamoci a cercare di capire quale sia l’oggetto del contendere tra ministero della salute e ministero dell’istruzione che cofirmano la circolare sui vaccini da una parte e dirigenti scolastici e pediatri che ne mettono in discussione la validità dall’altra.
Qual è l'oggetto del contendere
La circolare “consentirebbe” di far slittare il termine per presentare a scuola i certificati dell’avvenuta vaccinazione, mantenendo anche per l'anno scolastico che parte a settembre l’autocertificazione, che valeva fino al 10 luglio scorso. Il condizionale è d’obbligo perché la questione è più intricata di come sembra. Dirigenti scolastici e Collegio dei professori universitari di Pediatria esprimono dubbi sulla validità della circolare: sostengono che valga l’obbligo di legge così com’è scritto nella legge 119/17 che fissava al 10 luglio il termine. Il ministro della salute Giulia Grillo, invece, va avanti nella linea annunciata e conferma che l’autocertificazione presentata dai genitori, in sostituzione del certificato, sarà valida anche per l’anno 2018/19. Se in politica la parola di uno vale quanto la parola dell’altro qui la questione è giuridica e per capirla bisogna prenderla un po’ larga.
La domanda che agita i presidi
Quella circolare, giuridicamente parlando, ha la forza di “scavalcare” una legge votata, approvata e pubblicata in Gazzetta ufficiale? Se dovesse capitare malauguratamente qualcosa a un bambino, in relazione ai vaccini e alle autocerfificazioni, e partisse un processo penale o amministrativo, il dirigente chiamato in causa potrebbe tutelarsi affermando di avere obbedito alla circolare?
Un passo indietro
Per farsi un’idea bisogna andare un po’ indietro: tener presente che il diritto fonda le proprie decisioni su un sistema di fonti gerarchicamente ordinato, anche se non privo di lacune. In linea di principio le fonti e l’ordine sono questi 1.Costituzione, leggi costituzionali 2. Regolamenti dell’Unione Europea 3. Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi 4. Regolamenti del Governo 5. Consuetudini/Usi
Una norma di grado superiore non può essere derogata o modificata da una di grado inferiore. Su queste basi fonda le decisioni il giudice che per la Costituzione è soggetto soltanto alla legge.
La circolare a che gradino sta in questa scala?
Secondo le Sezioni unite della Cassazione, titolate a dare indirizzi per l’uniforme intepretazione delle norme, non sta nemmeno al rango di un regolamento: «Le circolari, come è stato affermato dalla dottrina prevalente, non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell’ordinamento, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell’ambito dell’amministrazione all’interno della quale sono emesse» (Cassazione civile, sez. Unite, n. 23031/07).
Il concetto è stato ribadito in diverse sentenze della Cassazione, molte delle quali in materia tributaria a proposito di circolari dell’Agenzia delle entrate. In un caso recente (n.6185/17), i giudici della Suprema corte hanno contestato a una commissione tributaria la possibilità di applicare al cittadino una norma di maggior favore contenuta in una circolare: «come già chiarito da questa Corte in fattispecie simile, (…)le istruzioni impartite dall’amministrazione operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono "influenzare il giudizio di legittimità dell’azione accertatrice, allorché sia sfociata in un atto formale di contestazione, rendendosi di fronte ad essa applicabili le sole norme di legge" (Cass., Sez. 5, 27 maggio 2015, n. 10915)». Tradotto in linguaggio corrente significa che in caso di contrasto davanti al giudice tra la legge e la circolare vale la prima.
In caso di processo penale o amministrativo
Qualora tutto questo non bastasse a legittimare le preoccupazioni dei dirigenti scolastici vi si aggiunge un’affermazione piuttosto perentoria del Consiglio di Stato (n.0191/2016): «Giova rammentare che la circolare non vincola il giudice penale, oltre a poter essere disapplicate qualora ne ricorrano i presupposti “le circolari, al pari dei regolamenti, possono essere disapplicate anche d’ufficio dal giudice amministrativo, ove risultino contrastanti con fonti normative di rango primario” (Consiglio di Stato, se IV, 08 gennaio 2016 n.30)».
La riserva dei pediatri
A ciò si aggiunge problema in più: stiamo parlando di certificati medici e, come ricordano i pediatri, il contenuto della circolare sui vaccini contrasta con l’articolo 49 del decreto del presidente della Repubblica n.445/2000 che recita: «I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Ce, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore».
Se la legge 119/17 che già conteneva la deroga fino al 10 luglio scorso poteva certamente considerarsi “normativa di settore”, sulla circolare parrebbe aleggiare almeno un ragionevole dubbio.