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domenica 24 settembre 2023
 
Dj Fabo
 

Come e perché il caso Cappato/dj Fabo è finito davanti alla Consulta

05/04/2018  Tutto quello che c'è da sapere: dai problemi sollevati al processo al Governo che si costituisce parte civile.

Il Governo ha comunicato che si costituirà parte civile all’udienza in cui la Consulta affronterà il caso della costituzionalità dell’articolo 580 del Codice penale, istigazione al suicidio, posta nel corso del processo contro Marco Cappato, accusato dell’istigazione al suicidio di dj Fabo. Questo significa che il Governo Gentiloni, in carica per le funzioni correnti, dà mandato all’Avvocatura dello Stato di “difendere” la costituzionalità dell’articolo 580. 

Che cosa dice l’articolo 580

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Perché il problema si è posto ora

  

L’articolo 580 risale al 1930, quando la Costituzione non era ancora in vigore e quando la medicina non avrebbe potuto consentire a una persona nelle condizioni di dj Fabo di vivere grazie all’assistenza di un respiratore artificiale: il cosiddetto polmone di acciaio, inventato nel 1928, fu testato sull’uomo alla fine di quell’anno e messo a punto nel 1931, ma fu in condizioni di essere usato più diffusamente soltanto anni dopo. Solo negli anni Sessanta è diventata possibile la respirazione artificiale come la intendiamo oggi. Né esisteva una norma, come quella in tema di diritto alla salute sul consenso informato alle cure (modificata in senso ampio nel 2017), secondo cui «Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata», fatti salvi i casi di legge, cosa che comporta come conseguenza la possibilità per una persona capace di intendere e di volere di negare il consenso alle cure anche quando ne possa conseguire la morte.

I nodi sul tavolo dei giudici

La questione sta nell’interpretazione più o meno restrittiva dell’articolo 580. In parole povere le domande che si sono poste nel processo Cappato sono queste: accompagnare una persona in condizioni di decidere per sé ma non di muoversi autonomamente in una clinica svizzera per mettere in pratica un suicidio assistito legale in quel Paese rientra nel reato previsto dall’articolo 580? Vi rientra anche sapendo che, se quella persona potesse andarci autonomamente, nessuna norma attuale le potrebbe impedire di farlo? E’ compatibile con la Costituzione la norma nel punto in cui non fa distinzione tra il comportamento di chi rafforza in un’altra persona il proposito di suicidarsi o la spinge al suicidio e quello di chi agisce senza direttamente intervenire nell’atto del suicidio e in presenza di una decisione consapevole già presa? Fino a che punto il confine dei trattamenti sanitari, che le potenzialità della scienza spostano continuamente in avanti, può rientrare in questo reato?

Caso dj Fabo, un procedimento tante interpretazioni

  

Il procedimento di cui parliamo ha visto più magistrati giungere a interpretazioni della norma differenti.

1. I Pm avevano chiesto l’archiviazione (e in subordine il ricorso alla Corte Costituzionale con riferimento in particolare agli articoli: 2 diritti inviolabili dell’uomo, 3 uguaglianza davanti alla legge, 13 libertà personale, 32 salute) ritenendo che il caso di Cappato/Fabo non rientrasse in quello previsto dalla norma.

2.Il Giudice per le indagini preliminari di Milano, al contrario, aveva deciso per l’imputazione coatta (cioè di mandare Cappato a processo), ritenendo infondata la questione di costituzionalità e ritenendo che il caso rientrasse nell’articolo 580 che tutela il principio dell’indisponibilità della vita almeno fino al sopraggiungere di una norma specifica scritta dal legislatore.

3. Al processo il Pm, libero di richiedere l'assoluzione o la condanna dell'imputato senza essere condizionato in alcun modo, ha chiesto l’assoluzione dell’imputato – cosa prevista dall’ordinamento italiano - e in second’ordine il ricorso alla Corte Costituzionale.

4.I Giudici della Corte d’Assise di Milano, che se fossero stati convinti avrebbero potuto decidere anche per la condanna o per l’assoluzione, hanno inviato gli atti alla Corte Costituzionale perché valuti se la norma così com’è, alla luce delle possibilità attuali impreviste e imprevedibili nel 1930, sia ancora compatibile con la Costituzione.

Posizioni tecniche tutte diverse, come si vede, che nelle loro divergenze testimoniano la delicatezza e complessità del caso, alle quali si aggiunge il punto di vista, necessariamente più politico, del Governo che si costituisce parte civile nel procedimento costituzionale per sottolineare la centralità del ruolo del legislatore sul tema e per indicare l’opportunità a suo avviso che il reato di istigazione al suicidio resti tale.

Che cosa succede ora

Il caso finirà davanti alla Corte Costituzionale che dovrà decidere sull’ammissibilità del ricorso e, nel caso, poi valutare se la norma sia compatibile con la Costituzione in tutto o in parte. Si ricorda infatti che la Corte Costituzionale ha facoltà dichiarare non costituzionale una norma anche solo in una sua parte e di mantenere in vigore il resto o di riconoscerne la costituzionalità in tutto o in parte, indicando, tra le interpretazioni possibili, quale sia conforme alla Costituzione.

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