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mercoledì 04 ottobre 2023
 
LA DECISIONE
 

Corte costituzionale: "Obbligo vaccinale né irragionevole né sproporzionato"

01/12/2022  Con uno stringato comunicato la Consulta ha dato conto della decisione che dà ragione al legislatore in tema di vaccinazione e professioni, sia riguardo all'obbligo in sé, sia in relazione al mancato assegno alimentare per i sospesi

«Sono state ritenute non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario», è quanto riferisce in uno stringato comunicato l’Ufficio comunicazione della Corte costituzionale a proposito delle decisioni assunte in camera di consiglio il 1 dicembre 2022 in relazione al tema della costituzionalità dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario. La decisione, pur in assenza di altri dettagli che solo la motivazione chiarirà è in linea con una lunga storia di pronunce in tema di obbligo vaccinale nel corso degli anni, obbligo che per altro è già in vigore e da molto tempo per molti vaccini destinati all’infanzia.

La Corte ha ritenuto, invece, «inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali». Ricordiamo che nel caso di sentenze di inammissibilià, la Corte non entra nel merito della questione che le viene posta, ma si limita ad accertare a monte il fatto che mancano i presupposti richiesti dalla legge perché la Consulta si pronunci sulla fondatezza della questione.

Non fondate nel merito, invece, «sono state ritenute anche le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico». Si trattava in questo caso di rispondere ai ricorrenti che chiedevano di valutare la costituzionalità del punto in cui la legge del 28 maggio 2021, n. 76 afferma che «Per il periodo di sospensione – dal lavoro per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale ndr - , non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati». Anche in questo caso la Corte ha dato ragione alle scelte del legislatore.

 
 
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