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domenica 06 ottobre 2024
 
Legge 40
 

Diagnosi sugli embrioni, via libera (con paletti) della Consulta

15/05/2015  Cade, in parte, un altro pezzo della legge 40. La Corte Costituzionale dà il via libera alla fecondazione in vitro con la diagnosi pre-impianto ma non a tutte le coppie che soffrono di patologie ereditarie, ma solo a quelle predisposte a generare embrioni con malformazioni tali da sottoporre la donna a gravi rischi

Che la legge 40 sulla fecondazione assistita sia stata ormai ampiamente stravolta e svuotata da un decennio di battaglie nei tribunali fino al via libera alla fecondazione eterologa dato dalla Corte Costituzionale un anno fa è ormai un dato di fatto. Ma l’entusiasmo con il quale chi ha presentato il ricorso ha accolto la decisione di far cadere (solo in parte però) il divieto di accedere alla diagnosi pre-impianto per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche andrebbe quantomeno preso con le pinze. E ridimensionato. Vediamo perché. Anzitutto occorre aspettare il testo della sentenza per conoscere il ragionamento svolto dai giudici e le motivazioni adottate. La Corte Costituzionale, in ogni caso, dopo le indiscrezioni di giovedì sera, venerdì mattina ha emesso un comunicato per dare conto della sua decisione di dichiarare incostituzionale il divieto di accesso alla diagnosi pre-impianto per le coppie fertili potatrici di malattie genetiche trasmissibili mettendo però precisi paletti. In sostanza l'accesso alla fecondazione per le coppie fertili sarà consentito dove sussistano le stesse condizioni previste per l'aborto terapeutico, cioè l'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni. Il dispositivo della Corte cita infatti le coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili e rimanda per i criteri di gravità all'articolo 6, comma 1, lettera b della legge 194 sull'aborto. Questa norma della 194 dice che l'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi 90 giorni, può essere praticata quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità previsti dalla legge 194 sull'aborto (art. 6, comma 1, lettera b), accertate da apposite strutture pubbliche.

La questione era arrivata sul tavolo alla Consulta dopo il ricorso da parte di  due giovani coppie da al Tribunale di Roma: per una il problema è una malattia che produce una malformazione incompatibile con la vita e per questo la donna ha subito 5 aborti di cui 4 spontanei. Per l'altra, la patologia è la distrofia di Becker e anche qui c'è stata un'interruzione di gravidanza. 

Il 14 aprile c’è stata la decisione dell'Avvocatura dello Stato di non costituirsi: come a dire che lo Stato non entrava nella contesa, aveva delle riserve nello schierarsi a difesa della legge. 


 
 
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