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giovedì 10 ottobre 2024
 
 

Disabili stranieri: l’Inps non discrimina più

21/10/2013  L’Istituto di previdenza sociale si adegua. Finalmente, ha deciso di applicare quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale in tema di minori stranieri disabili, e cioè che ottenuto il permesso di soggiorno – anche quello di un solo anno – debbano essere trattati «in tutto e per tutto come cittadini italiani». Ci sono voluti 4 anni (la sentenza è del 2009). Meglio tardi che mai.

Finalmente l’Inps si è adeguata. Ora le sue prestazioni assistenziali (pensioni, indennità di accompagnamento e di frequenza) non sono più negate agli stranieri invalidi o disabili regolarmente in possesso di un “solo” permesso di soggiorno. Prima era necessario quello di lungo periodo, la vecchia carta di soggiorno, valida cinque anni e molto più difficile da ottenere.

Con una circolare (del 4 settembre scorso) diramata a tutti gli uffici periferici dalla Direzione Centrale, l’Inps ha agito, con notevole ritardo, “al fine di ottemperare a quanto statuito dalla Corte Costituzionale”. La legge del 1990 prevedeva che l’indennità mensile per bambini e ragazzi invalidi civili, sordomuti o ciechi, in stato di bisogno, fosse un diritto in caso di permesso di soggiorno di un solo anno.

Dieci anni dopo, per presunti motivi di bilancio, la Finanziaria aveva ridotto il beneficio solo alle persone con carta di soggiorno. Poi, nel 2009, la Corte Costituzionale sentenziò che la restrizione era scorretta perché negava un aiuto inserito nel quadro dei diritti fondamentali della persona: dalla tutela dell’infanzia e della salute alla salvaguardia delle condizioni accettabili di vita e all’esigenza di agevolare la futura  inclusione sociale e lavorativa del minore disabile.

Seguivano altre quattro sentenze che confermavano il comportamento discriminatorio del nostro ente previdenziale e l’interrogazione di un gruppo di senatori Pd, Scelta Civica, M5S e Sel, capitanati da Laura Puppato, ai Ministri Kyenge e Giovannini. L’intervento parlamentare ricordava come, oltre alla giurisprudenza nazionale, tale pratica violasse anche la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, in cui si dice che “quando il cittadino straniero abbia superato legittimamente l’ostacolo dell’ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro, la sua condizione diventa in tutto e per tutto pari a quella del cittadino italiano o di altro Paese comunitario”.

Inps in ritardo di quattro anni

Finalmente, a settembre, l’Inps si è adeguato. Peccato che siano dovuti passare quattro anni dalla sentenza della Corte Costituzionale, quattro anni di cittadini colpiti due volte: prima perché disabili, poi perché stranieri. Ora, potranno chiedere il riesame delle loro pratiche. L’avvocato Alberto Guariso dell’Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) commenta: «Siamo soddisfatti dell’invio del messaggio dell’Inps. Ora, però, è necessario uniformare e diffondere una corretta informazione attraverso tutti i mezzi possibili, per un piena ed effettiva attuazione della giurisprudenza costituzionale di tutte le prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente».

Guariso ha rappresentato la mamma salvadoregna nella causa contro l’Inps che ha portato, il 12 luglio scorso, all’ultima condanna dell’ente previdenziale. Aveva chiesto l’indennità di frequenza per suo figlio di 16 anni, gravemente disabile, certificato sia dall’Asl (“invalidità superiore ai due terzi”) che dalla Commissione medica dell’Inps (“minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”). Indennità rifiutata perché la madre aveva solo un permesso di soggiorno di un anno: una pratica di “accertato carattere discriminatorio” secondo il Giudice del lavoro del Tribunale di Pavia, che ha addirittura ordinato all’ente previdenziale di aggiornare immediatamente il proprio sito internet, togliendo il requisito incriminato.

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