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domenica 08 settembre 2024
 
la sentenza
 

Dj Fabo, il processo a Cappato e quel "diritto alla dignità della vita"

14/02/2018  La Corte d'Assise di Milano doveva decidere se l'aiuto fornito dal leader radicale a Fabiano Antoniani configurasse un reato e ha rinviato la questione alla Corte Costituzionale. Il processo, però, ha visto emergere un nuovo diritto di cui è molto difficile stabilire i confini

Visto dalla prospettiva di chi si batte per il diritto all’eutanasia, il processo all’esponente dei Radicali Marco Cappato sulla morte di Fabiano Antoniani, dj Fabo, ha raggiunto il suo obiettivo: sollecitare una presa di posizione della magistratura che in materia di bioetica negli ultimi anni ha dato prova di assumersi un ruolo da legislatore prodigo di diritti scavalcando sistematicamente il Parlamento.

Il processo di Milano si è concluso, infatti, con la sentenza della Corte d’Assise che non ha né assolto né condannato l'imputato ma ha deciso di rinviare il caso alla Corte Costituzionale affinché valuti la legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio, previsto dall’articolo 580 del codice penale, di cui è accusato Marco Cappato che un anno fa accompagnò in un clinica svizzera vicino Zurigo dj Fabo per porre fine alla sua vita. Fabiano Antoniani era diventato cieco e tetraplegico in seguito a un incidente stradale nel 2014.

I pubblici ministeri, Tiziana Siciliano e Sara Arduini, avevano chiesto per Cappato l'assoluzione; in subordine avevano proposto l'eccezione di illegittimità costituzionale rinviando la questione alla Consulta. Cappato è stato assolto, invece, dall'altro reato di cui era accusato: di aver rafforzato, cioè, il proposito suicidiario di dj Fabo. Per la Corte «deve ritenersi che in forza dei principi costituzionali», tra cui l'articolo 2 della Costituzione, quello sui diritti inviolabili dell'uomo, e anche degli articoli 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, «all'individuo sia riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire e che di conseguenza solo le azioni che pregiudichino la libertà della sua decisione possano costituire offesa al bene tutelato dalla norma in esame», ossia la vita. Per i giudici, in sostanza, Cappato non ha rafforzato il proposito suicidiario e la parte della norma che punisce l'agevolazione al suicidio senza influenza sulla volontà dell'altra persona è costituzionalmente illegittima.

Marco Cappato in Aula a Milano durante l'ultima udienza del processo
Marco Cappato in Aula a Milano durante l'ultima udienza del processo

Come definire il "diritto alla dignità della vita"?

La sentenza della Corte va letta alla luce delle argomentazioni dei pm che avevano chiesto l’assoluzione di Cappato partendo dalla convinzione che le pratiche di suicidio assistito «non costituiscono una violazione del diritto alla vita quando – si legge nell’istanza – siano connesse a situazioni oggettivamente valutabili di malattia terminale o gravida di sofferenze o ritenuta intollerabile o indegna dal malato stesso». In relazione a ciò, avevano aggiunto i magistrati Arduini e Siciliano, «non pare peregrino affermare che la giurisprudenza, anche di rango costituzionale e sovranazionale, ha inteso affiancare al diritto alla vita tout court il diritto alla dignità della vita inteso come sinonimo dell’umana dignità».

Su questo occorrono due precisazioni. La prima: il caso di dj Fabo rientrava certamente nella fattispecie di malattia particolarmente dolorosa e ritenuta indegna dal malato stesso. Se si accetta un criterio simile, ogni persona che in futuro verrà a trovarsi in condizione di depressione e male di vivere e con un forte desiderio di suicidarsi potrà richiedere e ottenere un aiuto al suicidio violando l’articolo 580 del codice penale che oggi punisce questo comportamento.

La seconda: se, come affermano i pm, esiste un “diritto alla dignità della vita”, in cosa si sostanzia esattamente? Come è possibile definire in una norma – che deve valere per tutti – qual è il limite, necessariamente soggettivo e che varia da caso a casa, da persona a persona, oltre il quale la vita non è più degna di essere vissuta?

I pm, nella loro requisitoria, per sostenere il diritto alla dignità della vita citavano la giurisprudenza sovranazionale richiamando la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che nel 2002 negò a Diane Pretty l’impunità chiesta per il marito al fine di farsi assistere da lui nel darsi la morte. In realtà, sono proprio le sentenze delle grandi Corti internazionali – quella americana nel 1996 e quella europea nel 2002 – che hanno negato che esista un diritto all’eutanasia rispettivamente nella Costituzione americana e nella Convenzione europea per i diritti umani respingendo tra l’altro la motivazione che esista un diritto alla dignità della vita.

Il tema del fine vita è complesso e riguarda un tema di frontiera. Si può davvero pensare di risolverlo affermando un nuovo diritto? Non deve essere il Parlamento a porre limiti precisi e oggi lasciati alla discrezione, se non arbitrio, giurisprudenziale?

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