Si avvicina la stagione della dichiarazione dei redditi e molti contribuenti già stanno approntando i documenti per presentare il modello 730. Infatti già a partire dal 15 aprile 2015, sarà a disposizione del contribuente il Modello 730 precompilato, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate denominata “cassetto fiscale”, il cui accesso è subordinato alla richiesta di un apposito codice pin. Pertanto, il modello non arriverà a casa dei contribuenti, ma sarà utilizzabile esclusivamente per via telematica.
Il contribuente può entrare in possesso del 730 precompilato anche tramite il proprio datore di lavoro oppure tramite un Caf o un professionista abilitato, delegandoli per l'accesso. Il Fisco predisporrà il 730 precompilato soltanto per chi lo scorso anno ha già presentato il 730 o il modello Unico senza Partita Iva senza successive integrazioni o correzioni, e per chi ha percepito redditi da pensione o lavoro dipendente o assimilati. Il Modello 730 precompilato non contiene ancora tutti i dati e le spese che consentono di recuperare l’eventuale credito d’imposta spettante. Pertanto, nella maggior parte dei casi andrà modificato e/o integrato. Il modello 730 dovrà essere presentato entro il 7 luglio sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate e sia tramite sostituto d’imposta, caf o professionista.
La novità interessa inizialmente i lavoratori dipendenti, i pensionati e gran parte dei lavoratori titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. In pratica, si tratta non solo di tutti coloro che hanno presentato il modello 730 lo scorso anno (e che hanno ancora i requisiti per presentarlo), ma anche coloro che, pur avendo presentato Unico 2014, quest’anno possono rientrare tra i contribuenti con requisiti da 730. Inoltre, sono coinvolti anche i contribuenti per i quali il sostituto d’imposta ha trasmesso la certificazione unica (il vecchio modello CUD) per i redditi conseguiti nel 2014 e quelli per i quali la dichiarazione precedente è stata liquidata. Ovviamente, non sono interessati all’operazione tutti coloro che, secondo la normativa, non possono presentare il modello 730, principalmente, i titolari di partita IVA.
Il modello reddituale conterrà i redditi pagati da tutti i datori di lavoro, con le relative ritenute effettuate e gli altri redditi, come, ad esempio, quelli da locazione. In più saranno presenti le principali voci di spesa che danno diritto alle detrazioni, come mutui e contributi previdenziali. A partire dal 2016, invece la dichiarazione elaborata dal Fisco comprenderà le altre spese sostenute come le spese sanitarie, spese di istruzione, erogazioni liberali alle Onlus, e altri oneri detraibili tra cui le spese per ristrutturazione. L’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile di ciascun anno metterà a disposizione online la dichiarazione precompilata. Entro il 7 luglio successivo, il contribuente potrà accettarla così come predisposta dal Fisco oppure apportare eventuali integrazioni, qualora si voglia correggere degli errori o ritenga di aver diritto a detrazioni e deduzioni che non gli sono state riconosciute. Sicuramente, almeno per il prossimo anno più del 70 per cento dei modelli 730 precompilati avrà bisogno di una integrazione, visto che mancano i dati sulle spese sanitarie, che ogni anno vengono detratte fiscalmente dalla maggioranza dei contribuenti.
COME SI ACCEDE AL 730 PRECOMPILATO
Il cittadino può accedere alla propria dichiarazione direttamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con il proprio codice PIN, in un’apposita sezione dove è possibile visualizzare:
– il modello 730 precompilato
– l’esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga
– il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione
– un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).
L’operazione può essere effettuata, in alternativa, dal proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), da un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato, cioè un commercialista, tramite apposita delega. Nel caso in cui si accetti la versione proposta dall’Agenzia, sarà sufficiente selezionare l’opzione “accetta”. In caso contrario bisognerà selezionare l’opzione “integra il tuo 730” per aggiungere o modificare i dati, che saranno poi controllati e tenuti in considerazione l'anno dopo nel successivo Modello 730 precompilato.