L’Europa ha bocciato l’ergastolo. La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza n.3896 del 9 luglio scorso, ha affermato, per la prima volta, il principio per cui l’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata o di revisione della pena è una violazione dei diritti umani, poiché l’impossibilità della scarcerazione è un trattamento degradante e inumano contro il prigioniero.
In questo modo, precisa la Corte di Strasburgo, si viola l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani, che dice esplicitamente che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».
In altri termini l’ergastolo per essere compatibile con l’articolo 3 devce prevedere necessariamente la possibilità della scarcerazione, sia quella di revisione della pena stessa. Secondo la Corte il fine rieducativo a scopo di reintegro nella società, che deve avere ogni pena, per l’ergastolo perde qualsiasi significato. La pronuncia della Corte ha una portata storica e assai innovativa in materia di pene detentive, perché inverte una tendenza consolidata negli anni, con sentenze precedenti, sulla stessa questione.
L’ergastolo è già stato abolito in Europa dai seguenti Paesi: Norvegia, Svezia, Spagna e Portogallo. In molti altri Paesi è prevista la possibilità della scarcerazione o di una revisione della pena, come in Italia, ma dopo un minor numero d’anni.