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Che cosa ha detto la Consulta
 

Ergastolo ostativo e permessi premio, che cosa succede ora

24/10/2019  La decisione della Corte Costituzionale apre alla richiesta di permessi premio anche per i boss che non collaborano con la giustizia. Si tratta di un'apertura con "paletti" ma fa discutere. Ecco perché

Da ora in poi anche i condannati allergastolo cosiddetto “ostativo” potranno chiedere di accedere ai permessi premio, anche se non collaborano con la giustizia, a patto che si dimostri che non hanno più legami con l’assciazione criminale e che non c’è il rischio che li riprendano. Accade perché la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario, solo nella parte riguardante i permessi premio. Tra gli ergastolani ostativi ci sono i condannati per associazione mafiosa, i boss per intenderci, ed è la ragione per cui questa decisione, basata sul principio costituzionale per cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, sta suscitando un vivace dibattito.

Si spezza l’automatismo che lega la mancata concessione dei permessi alla collaborazione con la giustizia, «anche», scrive l’ufficio stampa della Corte, «se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo. In questo caso, la Corte ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo “ostativo” (secondo cui i condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti)».

«La  “pericolosità sociale” del detenuto non collaborante - si legge nel comunicato che anticipa le motivazioni della sentenza della Consulta - non è più assoluta ma diventa relativa, non significa che scatteranno permessi a pioggio ma che il magistrato di sorveglianza dovrà di qui in poi vagliare la domanda di permesso, anche per il detenuto all’ergastolo ostativo, e decidere caso per caso se accoglierla o respingerla. Nella valutazione dovrà: «basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Un’apertura, insomma, perché si dà al giudice di sorveglianza un margine di valutazione, che fin qui non aveva, sul singolo caso, ma non indiscriminata, ci sono dei paletti: va provata la «non attualità della partecipazione all’associazione criminale» e va «escluso il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata», e di qui in poi non basterà più rilevare la mancata collaborazione con la giustizia per motivare il rifiuto dei permessi premio, si dovrà provare il legame attuale con l’organizzazione grazie ad altri argomenti.

Le motivazioni della Corte dicono che l’onere della prova della non attualità del legame con l'associazione spetta a chi chiede il permesso. E qui viene il difficile, perché quando c’è collaborazione con la giustizia è certo che il legame sia interrotto, perché è la stessa organizzazione mafiosa che, a quel punto, espelle quello che chiama “l’infame” che ha violato il patto di sangue. Molto più complicato sarà avere la prova di rottura di quel legame in assenza di collaborazione e non sarà semplice fare una prognosi sul rischio che non si riformi al primo permesso ottenuto, soprattutto nei casi in cui, come nella 'ndrangheta il legame di sangue familiare prevale sul vincolo mandamentale..

Tutto questo porterà sicuramente una complicazione e un aggravio per gli uffici e i tribunali di sorveglianza, che ad oggi hanno in servizio poco più di 200 magistrati a livello nazionale, oltreché ovviamente l'introduzione di una discrezionalità che fin qui non c'era. E non manca chi pone l’attenzione sul rischio che di qui in poi, a seguito di questa pronuncia, i singoli che devono decidere si trovino più esposti alle intimidazioni, rischio che potrebbe verificarsi anche per i dirigenti penitenziali, gli assistenti sociali, gli psicologi che redigono i rapporti sulla condotta in base ai quali il giudice deciderà.

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