In occasione della giornata nazionale dedicata al bullismo e al cyberbullismo, ossia il bullismo realizzato attraverso la Rete e dispositivi elettronici che ne amplificano gli effetti e la pervasività, vale la pena di richiamare una sentenza del Tribunale di Caltanissetta, dello scorso ottobre, che nel disporre il monitoraggio da parte dei servizi sociali sulla situazione di un minorenne, ha richiamato i doveri del genitore riguardo all’educazione all’utilizzo di social network, chat e strumenti tecnologici in Rete, per tutelare il ragazzo dai danni che attraverso quegli strumenti potrebbe causare a sé stesso e ad altri. I
ll caso riguardava le azioni di un minorenne che via chat aveva molestato una ragazzina inducendola a uno stato di paura e disagio tali da costringerla a cambiare abitudini, minandone la libertà personale. Il giudice ha dettagliato i doveri del genitore, mettendo l’accento non soltanto sulla necessità di educare all’uso consapevole ma sul dovere di vigilare su quanto il figlio fa materialmente in Rete. I pericoli ai quali i mi minori sono esposti nell’uso della rete telematica, scrive il giudice nisseno, «rendono necessaria una tutela degli stessi, indipendentemente dalle competenze digitali da loro maturate; è bene porre in evidenza che gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di compiere un’attività di vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo».
Si tratta da una parte di vegliare sui rischi di abuso da parte di altri nei quali il ragazzo potrebbe inconsapevolmente mettersi, dall’altro di controllare che non faccia del male ad altre persone e segnatamente ad altri minorenni. Da un lato, precisa il giudice, «l’educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell’abuso di internet da parte di terzi». Dall’altro «L’educazione deve essere finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica; sotto tale profilo si deve osservare che l’anomalo utilizzo da parte del minore dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia tale da lederne la dignità cagionando un serio pericolo per il sano sviluppo psicofisico dello stesso, può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori; i genitori sono tenuti non solo ad impartire ai propri figli minori un’educazione consona alle proprie condizioni socio- economiche, ma anche ad adempiere a quell’attività di verifica e controllo sulla effettiva acquisizione di quei valori da parte del minore; riguardo all’uso della Rete telematica l’adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è, inoltre, strettamente connesso all’estrema pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti; al riguardo la giurisprudenza di merito ha affermato che il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell’accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori».
Capita sovente che, in simili casi, i genitori si domandino se e quanto rispettare la privacy di un figlio adolescente. Il giudice nisseno in questo senso fornisce un’indicazione chiara: i ragazzi, che non sono autonomi per la legge fuori, non lo sono neppure in Rete. Il dovere di vigilanza dell’adulto non solo permane ma prevale.