Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
mercoledì 22 gennaio 2025
 
 

I diritti del paziente non grave

04/05/2011  Un medico condannato perché ad ambulatorio pieno aveva trascurato i casi meno urgenti

Ambulatorio pieno. Il medico di turno lascia i pazienti reputati poco gravi agli infermieri. Dove sia andato non è dato saperlo. Rimane il fatto che la Corte Suprema è intervenuta su un caso del genere invocando la violazione ex articolo 340 del codice penale, precisato sotto il titolo “Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità”. Il medico, imputato in primo grado per omissione di atti d’ufficio, è stato successivamente condannato proprio in funzione del disposto dell’articolo 340 del codice penale. In particolare la Corte ha stabilito che la mancanza di urgenza non esclude la responsabilità del medico che si assenta dall’ambulatorio perché la sua condotta ha impedito di fatto ai pazienti in attesa di usufruire della prestazione medica loro garantita.

Tag:
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo