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lunedì 07 ottobre 2024
 
 

"Accordi con l'estero": che cosa dice il disegno di legge

27/06/2013  Ecco il comunicato governativo sulla parte del provvedimento sulle semplificazioni che introduce la possibilità dell'affido all'estero dei beni culturali.

Riportiamo qui sotto il comunicato governativo con cui viene illustrata la parte del Disegno di legge sulle semplificazioni che riguarda l'affitto di opere d'arte. Non sfugga l'espressione "sfruttamento economico", che ha fatto inorridire quanti pensano che un bene artistico non possa essere trattato come una merce qualsiasi.

«L’uscita temporanea dall’Italia di beni culturali non esposti, ma richiesti da accordi culturali con istituzioni museali straniere consente di ricevere un corrispettivo per lo sfruttamento economico di tali beni per un periodo che non può essere superiore a dieci anni».

In arealtà, il testo del Disegno di legge chiarisce che tale affido all'estero può essere rinnovato, anche se una sola volta. Quindi la durata massima dell'affido è di 20 anni, quella minima di 10 anni.

Il provvedimento tocca altri argomenti di carattere culturale: l'agevolazione della richiesta di contributi per il cinema e il sostegno alla raccolta di fondi (fund raising) sul territorio a favore dei beni paesaggistici e culturali.

«Per adeguarsi alle mutate prassi del settore cinematografico, si amplia la possibilità di depositare la copia del film presso la Cineteca nazionale per l’ottenimento dei contributi, oltre che mediante negativo della pellicola originale, anche in versione digitale. •Si facilita il “found raising” sul territorio, anche di modico valore, da destinare a interventi di tutela dei beni culturali o paesaggistici, analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei. In tal modo, nel caso delle donazioni di scopo per interventi di tutela del patrimonio culturale, si consente ai funzionari delegati del Ministero per i beni e le attività culturali di acquisire direttamente e utilizzare immediatamente le somme destinate a interventi specifici, mediante l’accensione di appositi conti correnti presso istituti bancari o altri soggetti autorizzati, eliminando il versamento delle somme in conto entrata dello Stato e la loro successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali».

 
 
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