È scaduto il 16 giugno il termine per versare l’acconto Imu e la Tasi del 2015. Chi non ha ancora versato o, meglio, si accorge di aver versato meno di quanto dovuto, può correre ai ripari avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso, che consente di beneficiare di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie pari al 30 per cento, applicate dal Comune in caso di accertamento.
Con il ricorso al ravvedimento operoso la sanzione si riduce:
1) allo 0,2 per cento per giorno di ritardo, per i primi 14 giorni di ritardo (termine sprint). Ad esempio, se la regolarizzazione avviene il quarto giorni sanzione sarà pari a: 0,2 per cento x 4 = 0,8 per cento;
2) al 3 per cento (1/10 del 30 per cento), dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo (termine breve);
3) al 3,33 per cento (1/9 del 30 per cento), se il pagamento avviene entro 90 giorni successivi all’omissione (termine medio);
4) al 3,75 per cento (1/8 del 30 per cento), dal trentunesimo giorno, fino al termine per la presentazione della dichiarazione riferita all’anno d’imposta in cui si è verificata l’omissione: cioè fino al 30/6/2015 (termine lungo).
INTERESSI DI MORA
Per sanare l’inadempimento, oltre all’Imu e alla Tasi dovute e alla sanzione ridotta, vanno pagati anche gli interessi moratori che maturano giorno per giorno e si applicano all’importo dovuto a titolo di imposta, escluse le sanzioni.
Il tasso legale degli interessi dall’1/1/2015 è fissato allo 0,50 per cento. È possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso e dei relativi vantaggi fiscali solo prima che il ritardo stesso nel pagamento delle tasse locali e, quindi, la violazione siano stati contestati dall’amministrazione comunale di riferimento e siano iniziati gli accertamenti relativi.
Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello di pagamento F24 in cui occorrerà barrare la specifica casella denominata “Ravv”, nell’apposita sezione denominata “Imu e altri tributi locali”.
L’imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo alla tipologia di immobile a cui si riferisce il versamento.
Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l’imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato dal Comune, nei termini di legge, un avviso di accertamento che comprende l’applicazione delle sanzioni intere e degli interessi maturati fino all’eseguito versamento.
I lettori ci scrivono
Il mancato pagamento della tassa sui rifiuti, la cosiddetta Tari, può essere regolarizzato attraverso il ravvedimento operoso?
Ercole Maggioni, Frosinone
Per la Tari, trattandosi
di un tributo, in caso
non si sia potuto effettuare
il pagamento entro le scadenze previste dal regolamento Comunale, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso
che consente ai ritardatari di regolarizzare la posizione tributaria con l’applicazione di una sanzione ridotta
del 30 per cento rispetto
a quella ordinaria.
Il versamento deve essere effettuato dal contribuente al Comune, utilizzando
il modello di pagamento
F24 nel quale va barrato
il riquadro riservato
al ravvedimento e vanno riportati i codici tributo: 3944 tassa sui rifiuti; 3945 interessi; 3946 sanzioni.