Con l’entrata in vigore del Dlgs. 80/2015 – che contiene misure per conciliare esigenze di cura, di vita e di lavoro – il Governo ha aggiornato gli istituti a sostegno della maternità e il modo di conciliare vita e lavoro. Limitandoci al congedo parentale (la cosiddetta maternità facoltativa), l’Esecutivo ha ampliato i termini entro cui poterne beneficiare e le modalità di fruizione.
La nuova norma prevede che i genitori dipendenti possano astenersi dal lavoro fruendo del congedo parentale non più entro i primi otto anni di vita del bambino, bensì nei primi dodici. Rimane invariata la durata massima del congedo che, ricordiamo, è di 6 mesi per la madre e di 7 mesi per il padre. La somma dei congedi concessi ai genitori non può comunque superare i 10 mesi, 11 se il padre ne ha fruito per di più di 3 mesi. In caso di mono-genitore, il congedo spetta per un periodo complessivo di 10 mesi.
Il decreto, inoltre, cambia i limiti temporali di indennizzo del congedo: secondo il testo precedente, il congedo parentale era indennizzato al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi (complessivi fra madre e padre) da fruire entro il terzo anno di vita del bambino.
Il nuovo testo modifica questo termine, ampliandolo al sesto anno di vita. I periodi eccedenti i 6 mesi, o comunque goduti fra il sesto e l’ottavo anno di età del bambino, continuano a essere indennizzati solo se il richiedente ha un reddito personale non superiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
La legge n. 228 del 2012 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria demandando alla contrattazione collettiva le modalità di fruizione. Questa ipotesi è rimasta spesso lettera morta per il mancato recepimento in sede di contrattazione collettiva. Il decreto legislativo 80, finalmente, prevede che, in caso di mancata regolamentazione in sede di contrattazione collettiva, ciascun genitore possa scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Il congedo parentale su base oraria non è cumulabile con altri permessi o riposi legati alla maternità (per esempio i riposi per allattamento). Cambia, infine, il termine minimo entro cui avvisare il datore di lavoro: non più 15 giorni, ma 5 giorni, ridotti a 2 in caso di fruizione del congedo su base oraria.
Paolo Ferri
Direttore generale del Patronato Acli