Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
sabato 12 ottobre 2024
 
 

La molestia può essere indiretta

27/12/2011  Condannata una donna che aveva reso pubblico il numero di telefono di un ex fidanzato

Si chiamano molestie telefoniche e valgono anche quando sono "indirette". Questi i fatti che ha analizzato la Corte di Cassazione con sentenza n. 47667: una donna, per ripicca nei confronti dell'ex, ha pubblicato su un sito internet "per adulti" il numero di telefono dell'uomo che si è così ritrovato, da un giorno all'altro, subissato di chiamate da parte di persone a lui sconosciute. Certo, ha analizzato la Corte, le chiamate non erano effettuate tecnicamente dalla donna, ma i fatti non la scagionano comunque dall'accusa di molestie telefoniche regolamentate dall'articolo 660 del codice penale che prevede pene severe (l'arresto fino a 6 mesi o la multa fino a 516 euro per chi "in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo"). Dunque, il chiarimento della Corte, ha posto l'attenzione su un tema molto delicato: anche gli autori/autrici indiretti di molestie rischiano seriamente di incorrere in reati penali.

Tag:
I vostri commenti
1

Stai visualizzando  dei 1 commenti

    Vedi altri 20 commenti
    Policy sulla pubblicazione dei commenti
    I commenti del sito di Famiglia Cristiana sono premoderati. E non saranno pubblicati qualora:

    • - contengano contenuti ingiuriosi, calunniosi, pornografici verso le persone di cui si parla
    • - siano discriminatori o incitino alla violenza in termini razziali, di genere, di religione, di disabilità
    • - contengano offese all’autore di un articolo o alla testata in generale
    • - la firma sia palesemente una appropriazione di identità altrui (personaggi famosi o di Chiesa)
    • - quando sia offensivo o irrispettoso di un altro lettore o di un suo commento

    Ogni commento lascia la responsabilità individuale in capo a chi lo ha esteso. L’editore si riserva il diritto di cancellare i messaggi che, anche in seguito a una prima pubblicazione, appaiano  - a suo insindacabile giudizio - inaccettabili per la linea editoriale del sito o lesivi della dignità delle persone.
     
     
    Pubblicità
    Edicola San Paolo