logo san paolo
giovedì 21 settembre 2023
 
 

La tortura? In Italia non è reato

22/05/2012  L'associazione Antigone lancia un appello affinché il Parlamento lo inserisca nel codice penale. Oggi si procede al massimo per abuso d'ufficio o per lesioni.

Andrea Camilleri, Massimo Carlotto, Ascanio Celestini, Cristina Comencini, Erri De Luca, Daniele Vicari e Vladimiro Zagrebelsky. E ancora, Luigi Ferrajoli, Rita Levi Montalcini, Elena Paciotti, Mauro Palma, Stefano Rodotà e Rossana Rossanda. Non sono i nomi dei partecipanti a un Festival culturale e nemmeno un'anticipazione sugli ospiti della prossima stagione televisiva di "Che tempo che fa" nel salotto di Fabio Fazio ma i primi sottoscrittori dell'appello lanciato dall'associazione Antigone per l'introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano dove non è previsto. Sono passati 25 anni dalla ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (Cat) ma il nostro Paese, legislatura dopo legislatura, ha lasciato un vuoto normativo imperdonabile, non prevedendo una fattispecie di reato specifica. Di fatto, dunque, la tortura nel nostro ordinamento rimane "senza nome" e, nel caso siano messi in atto da parte di pubblici ufficiali anche gli atti più degradanti e i maltrattamenti più feroci, soprattutto dal punto di vista psicologico, questi vengono perseguiti come reati ordinari alla stregua dell'abuso d'ufficio e delle lesioni personali. Con la conseguenze che i giudici sono costretti a infliggere pene non adeguatamente severe e facilmente soggette a prescrizione.


Il film "Diaz" di Daniele Vicari, per esempio, è un manifesto quanto mai puntuale di come, nonostante le umiliazioni e i maltrattamenti appurati ai danni dei fermati nella caserma di Bolzaneto nei giorni del G8 di Genova, si sia concesso alla maggior parte degli imputati nel processo, per lo più elementi delle forze dell'ordine e medici, di essere ancora oggi al loro posto perché quelle che di fatto furono torture, vennero "retrocesse" a livello di reati ordinari e successivamente prescritte.

Tra l'altro, le difficoltà tecniche di circoscrivere i confini del reato di tortura sarebbero superate dalla definizione che la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ne offre: «qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per un qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, quale tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale». 

 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo