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Lavoro per i rifugiati: cosa dice la legge

08/05/2015  La frase del ministro Alfano (“Invece di farli stare lì a non far nulla che li facciano lavorare”) ha dietro una circolare del ministero del 27 novembre scorso. Che dice cinque cose chiare.

La frase del ministro per l’Interno Angelino Alfano è la seguente: “Dobbiamo chiedere ai Comuni di applicare una nostra circolare che permette di far lavorare gratis i migranti”. Aggiunta: “Invece di farli stare lì a non far nulla che li facciano lavorare”. Frase un po’ rude. Che ha bisogno di essere spiegata in termini legislativi: di quale circolare parla il ministro?  Cosa dice esattamente la legge in materia di lavoro per gli immigrati i richiedenti asilo politico?

I sei mesi di “riserva”. L’attuale normativa in materia di rifugiati (decreti legislativi n. 251/2007  e  n. 25/2008 poi modificato dal Decreto legislativo 159/2008 e dalla Legge 24 luglio 2009 n. 94) vieta ai richiedenti asilo di svolgere attività di lavoro retribuito per sei mesi dal momento dell’arrivo e della richiesta. E’ in sostanza una “riserva” che lo Stato si attribuisce in attesa di verificare la condizione del richiedente.

La circolare. E’ su questo punto che si inserisce la  circolare del ministero per l’interno n.  14290  del 27 novembre 2014. Essa  individua nella “inattività dei migranti” una delle criticità connesse all'accoglienza, “che si riverbera negativamente sul tessuto sociale ospitante”.  La soluzione individuata dalla circolare è la firma di protocolli d'Intesa con gli enti locali, anche in consorzio, “per porre in essere percorsi finalizzati a superare la condizione di passività dei migranti” ospitati nelle province di rispettiva competenza attraverso l'individuazione di attività di volontariato.  

I requisiti. La circolare fissa 5 requisiti imprescindibili di tali attività di volontariato:  

  1) Devono essere svolte esclusivamente su base volontaria e gratuita;  

  2) Devono essere finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e non lucrativo;  

  3) Deve essere sottoscritta un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, non a carico di quest'Amministrazione;  

  4) Deve essere assicurata una formazione adeguata alle attività che saranno svolte dai migranti volontari;  

  5) Gli stranieri devono aderire, in maniera libera e volontaria, ad un'associazione e/o ad un'organizzazione di volontariato.  

La normativa in materia di rifugiati. Il diritto di asilo è oggi disciplinato non da una legge organica ma da provvedimenti “in ordine sparso”. In particolare da due decreti legislativi: il n. 251/2007; il n. 25/2008 (poi modificato dal Decreto legislativo 159/2008 e dalla Legge 24 luglio 2009 n. 94) Entrambi i decreti legislativi sono stati emanati in attuazioni  a direttive europee.

Il decreto legislativo n. 251/2007 regola, essenzialmente, le condizioni e il contenuto del diritto, mentre il secondo decreto legislativo si occupa degli aspetti procedurali per il suo riconoscimento.

I beneficiari. Il diritto di asilo va concesso sia ai rifugiati veri e propri come già definiti dalla convenzione di Ginevra sia alle persone riconoscibili quali beneficiari di protezione sussidiaria, ovvero chi in in caso di rimpatrio, correrebbero un rischio oggettivo di danno grave (pena di morte, tortura o altri trattamenti inumani o degradanti), ovvero una minaccia grave e individuale derivante da un conflitto armato interno o internazionale nella terra di origine.
Non vanno confusi, quindi, i richiedenti asilo con gli immigrati in genere: fra tutti gli stranieri che arrivano in Italia solo una parte diventa “richiedente asilo, protezione umanitaria o sussidiaria”. Lo diventa quella parte che decide di presentare la domanda di asilo.

Chi decide. A valutare lo status di rifugiato sono le Commissioni Territoriali istituite presso le seguenti Prefetture: Torino, Milano, Gorizia, Roma, Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Siracusa e Trapani. Ciascuna è competente per un distinto ambito geografico. Ognuna è composta da quattro membri: un funzionario di prefettura (con ruolo di presidente), un rappresentante della Polizia di Stato, un rappresentante delle autonomie locali e un rappresentante designato dall’ Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. La Commissione decide sui requisiti del candidato allo status di rifugiato. Può eventualmente respingere la domanda di protezione o dichiararne la manifesta infondatezza. In casi particolari comunque ostativi a un immediato rientro dell'interessato in patria, può respingere la domanda ma trasmettere gli atti al Questore territorialmente competente, per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Al vertice del sistema amministrativo costituito dalle Commissioni Territoriali è posta la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, la quale ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti. Essa inoltre aggiorna  una banca dati informatica per il monitoraggio delle richieste di asilo.

Le decisioni delle Commissioni Territoriali e della Commissione Nazionale possono essere impugnate innanzi ai Tribunali ordinari, fino al ricorso in Cassazione.

Ultima novità normativa. E’ il dpr n. 21 del 12 gennaio 2015, “Regolamento per le procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale”, già previsto dal D.lgs n. 25/ 2008. Arriva con 8 anni di ritardo ma secondo Gianfranco Schiavone del Consiglio direttivo dell’Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) e coordinatore nazionale della rete Europasilo contiene tre punti significativi: «Primo, il permesso di durata biennale per i beneficiari della protezione umanitaria: ciò rafforza questo status e consente il ricongiungimento famigliare, seppure alle medesime condizioni degli stranieri in generale (non dei rifugiati), ovvero senza esenzione dai requisiti di reddito e alloggio. Secondo, una migliore definizione degli standard di servizi da erogare nei Cara (ndr Centro di accoglienza per richiedenti asilo). E terzo, il rafforzamento del ruolo della Commissione nazionale per il diritto d’asilo».

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