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venerdì 23 maggio 2025
 
Nuove leggi
 

Codice antimafia: che cosa dice, perché fa discutere

29/09/2017  Le novità del Codice che estende ai corrotti le misure di prevenzione tipiche della legislazione antimafia. Vediamo che cosa dicono e perché creano dibattito

Dopo quattro anni di lavori, tre letture - la prima nel novembre 2015 da parte della Camera, la seconda lo scorso 6 luglio al Senato e infine la terza alla Camera il 27 settembre 2017, diventa legge (è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale), l’aggiornamento del cosiddetto Codice antimafia. Il testo di legge, salutato con favore da Libera, si propone di ridefinire alcuni aspetti del contrasto alla criminalità organizzata, “aggiornandolo” per così dire alle caratteristiche dell’infiltrazione delle mafie nel tessuto economico in questa fase storica, in cui – spesso – la criminalità agisce e sfruttando il canale della corruzione.

Questa la ratio dell’aspetto più innovativo e discusso del Codice rinnovato: l’estensione delle misure di prevenzione patrimoniali e personali, non solo a i sospetti mafiosi, ma anche a chi è accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione nelle sue varie declinazioni e ad altri reati della medesima galassia, tipici della pubblica amministrazione.

E’ il punto che più fa discutere della nuova legge, tanto che si parla di una sorta di “tagliando” a legge in vigore per verificarne il lato pratico dell’applicazione. L’elemento più controverso è, da un lato, dovuto al fatto che le misure di prevenzione – come dice l’espressione medesima – agiscono prima della condanna, con tutti i problemi di garanzie che questo comporta.

VEDIAMO LE NOVITÀ

Corrotti e mafiosi. Si allarga il perimetro dei possibili destinatari cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali e patrimoniali: non più solo mafiosi ma anche chi è gravemente indiziato di terrorismo o di assistenza agli associati a delinquere e dall’altro a chi è indiziato di associazione a delinquere finalizzata ad alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, corruzione propria, impropria e in atti giudiziari, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità). Nonché agli indiziati di stalking.

Procedimenti di prevenzione con trattazione prioritaria. Il Codice prevede per il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione una trattazione prioritaria, volta ad renderlo più veloce. Allo scopo si prevedono sezioni o collegi specializzati a livello di distretto di Corte d’Appello e il  procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è inserito tra i soggetti titolati a proporre le misure di prevenzione. Per migliore coordinamento: ai fini delle indagini patrimoniali tutti i titolari del potere di proposta di prevenzione avranno accesso al sistema di interscambio flussi dell’Agenzia delle entrate. Va ricordato infatti che uno dei “fattori” di applicazione delle misure di prevenzione riguarda patrimoni di, presunta provenienza illecita, in quanto non giustificabili con entrate lecite.

Beni sequestrati. Il sequestro di partecipazioni sociali ‘totalitarie’ si estende a tutti i beni aziendali. A provvedervi materialmente sarà ora la polizia giudiziaria (non più l’ufficiale giudiziario). Se si tratta di edificio occupato senza titolo, il giudice delegato ordina lo sgombero. Gli immobili, tra l’altro, potranno anche essere concessi affittati alle forze di polizia o alle forze armate e ai vigili del fuoco.

Confisca rafforzata. Si stabilisce espressamente che non si può addurre come giustificazione della legittima provenienza dei beni l’acquisto con denaro frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può prevedere l’amministrazione e il controllo giudiziaro. Si amplia l’ambito di applicazione di sequestro e confisca per equivalente, mentre la confisca allargata diventa obbligatoria anche per alcuni ecoreati e per l’autoriciclaggio e trova applicazione anche in caso di amnistia, prescrizione o morte di chi l’ha subita. In caso di revoca della confisca, se nel frattempo il bene è stato destinato a finalità di interesse pubblico, lo si restituisce “per equivalente”, tramite una somma di pari valore.

Controllo imprese infiltrate. Si introduce il “controllo giudiziario”, un istituto nuovo, per le aziende per cui sussista il concreto pericolo di infiltrazioni mafiose che ne condizionino l’attività. Il controllo giudiziario, previsto per un periodo da un anno a tre anni, può essere chiesto volontariamente anche dalle imprese che abbiano impugnato l’informazione antimafia interdittiva di cui sono oggetto. Una volta disposto, gli effetti dell’interdittiva restano sospesi.

Estensione amministrazione giudiziaria. L’amministrazione giudiziaria di beni e aziende sarà possibile anche in presenza di indizi da cui risulti che il libero esercizio di attività economiche agevola l’attività dei soggetti colpiti da una misura di prevenzione patrimoniale o che abbiano comunque in corso un procedimento penale per specifici delitti di mafia o gravi reati contro la Pubblica amministrazione La durata raddoppia, con possibile proroga per un periodo comunque massimo di due anni. Alla scadenza, può essere revocata e trasformata in controllo giudiziario. L’amministratore giudiziario esercita tutti i poteri che spettano ai titolari.

Trasparenza in incarichi ad amministratori giudiziari. Dovranno essere scelti tra gli iscritti all’apposito Albo secondo regole di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi, al ministro della Giustizia spetterà individuare criteri di nomina che tra l’altro tengano conto del numero degli incarichi in corso (comunque non superiori a 3).

Gli amministratori di aziende sequestrate vanno scelti tra gli iscritti all’Albo come esperti di gestione aziendale. Se la gestione dei beni sequestrati è particolarmente complessa, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. E può anche nominare, nei sequestri di aziende di particolare interesse socio-economico, esperti iscritti all’Albo indicati tra i suoi dipendenti da Invitalia Spa (società interamente partecipata dal Mise). In tal caso l’incarico non sarà retribuito.

Trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari. Non potranno più assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, coadiutore o diretto collaboratore il coniuge, i parenti e gli affini, i conviventi o i commensali abituali del magistrato che conferisce l’incarico. Per la prevenzione di altri conflitti di interesse il Parlamente ha dato delega al Governo per disciplinare un regime sistematico di incompatibilità da estendere ai curatori fallimentari vietando di nominare chi abbia rapporti di parentela, affinità, convivenza e comunque assidua frequentazione con uno qualunque dei magistrati dell'ufficio giudiziario che conferisce l'incarico.

Tempi certi per recupero a legalità aziende sequestrate. Entro 3 mesi dalla nomina l’amministratore giudiziario dovrà presentare una relazione che evidenzi le concrete possibilità di prosecuzione dell’attività allegando un piano e censendo creditori e lavoratori impiegati. In mancanza di prospettive, l’impresa sarà liquidata o cesserà l’attività secondo modalità semplificate.

Sostegno economico ad aziende confiscate meritevoli. Le aziende sequestrate per il proseguimento dell’attività potranno contare su apposite sezioni del Fondo di garanzia (3 milioni di euro all’anno) e del Fondo per la crescita sostenibile (7 milioni di euro all’anno) istituite dalla legge di stabilità 2016. Il Governo è delegato a individuare altre misure a sostegno dell’occupazione. Al fine di favorire la continuità produttiva saranno anche istituiti tavoli provinciali permanenti presso la Prefettura con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni datoriali e dei lavoratori ed è previsto il supporto tecnico a titolo gratuito di imprenditori del settore che matureranno, dopo un anno di collaborazione, un diritto di prelazione in caso di vendita o affitto dell’azienda.

Terzi in buona fede più tutelati. Sono garantiti i diritti dei terzi in buona fede risultanti da atti anteriori al sequestro. L’amministratore giudiziario può essere autorizzato a pagare subito i ‘creditori strategici’ a beneficio della continuità aziendale. La tutela dei terzi creditori è peraltro disciplinata in modo più funzionale per ciò che riguarda domande di ammissione del credito, tempi di accertamento e udienza di verifica ed eventuale vendita dei beni a confisca definitiva per il pagamento dei creditori ammessi. Nell’elenco dei creditori in vista dell’udienza di verifica va inserito anche chi vanta un diritto di godimento o garanzia. Chi ha un diritto di garanzia sul bene in sequestro può intervenire nel procedimento di prevenzione patrimoniale.

Segnalazione banche colluse. Ci sono novità nella disciplina dei presupposti che consentono alla banca titolare di ipoteca sul bene confiscato di ottenere parte di quanto prestato. Se in corso di verifica, alla banca che vanta un credito non è riconosciuta la buona fede, il decreto che rigetta la domanda di ammissione al credito deve essere comunicato alla Banca d’Italia.

Modifiche e rafforzamento Agenzia beni confiscati. L’Agenzia nazionale resta sotto la vigilanza del ministero dell’Interno ma vengono ridefiniti i compiti, con particolare riferimento allo scambio di flussi informativi. Il direttore, scelto tra specifiche figure professionali, non necessariamente dovrà essere un prefetto, e presiederà il Comitato consultivo di indirizzo, un nuovo organo interno che esprime pareri e presenta proposte. L’Agenzia ha competenza, dopo la conferma della confisca in sede di appello, sui sequestri di prevenzione e su quelli penali. Nel ridefinirne i compiti, viene potenziata l’attività di acquisizione dati e valorizzato il ruolo in fase di sequestro con l’obiettivo di consentire un’assegnazione provvisoria dei beni e delle aziende e la funzione di assistenza all’autorità giudiziaria nella gestione del bene fino alla confisca definitiva. L’Agenzia può destinare beni e aziende direttamente a enti territoriali e associazioni.

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