Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
venerdì 13 settembre 2024
 
analisi
 

Legge sull'omofobia, a rischio la libertà di opinione

29/10/2020  Approvati alla Camera i primi cinque articoli del ddl Zan. Riformulato l’articolo 3, il cosiddetto “salva idee” ma secondo il costituzionalista Filippo Vari la definizione è vaga e si presta a fraintendimenti. Critico il Centro Studi Livatino: «A rischio anche la libertà educativa delle famiglie»

Il rischio concreto è che con l’approvazione della legge sull’omofobia, in discussione alla Camera, s’introduca un reato d’opinione, intollerabile in una democrazia plurale. L’hanno denunciato più volte i vescovi italiani e, da ultimo, l’ha ribadito in una recente intervista a La Stampa il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti: «La libertà di pensiero, ben diversa dall’istigazione e dalla violenza, non può essere discriminata perché ritenuta discriminante. Si creerebbe un pericoloso ribaltamento di democrazia. Il nostro ordinamento giuridico punisce già efficacemente ogni tipo di attacco alla dignità personale e ogni aggressione».

Nel bel mezzo della pandemia e alla vigilia, forse, di un dolorosissimo secondo lockdown nazionale, la Camera discute sul ddl Zan, la cosiddetta "legge sull’omofobia e transfobia". Dieci articoli in tutto, cinque dei quali sono stati già approvati mercoledì. Poi i lavori sono stati sospesi giovedì mattina per l’informativa urgente del premier Conte sulle ultime misure prese per contenere il dilagare dei contagi. Dopodiché, dopo l'approvazione a Montecitorio, il testo passerà all’esame del Senato.

L’articolo 1 del ddl, cuore del provvedimento, modifica l’articolo 604 bis del codice penale, aggiungendo tra i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, punibili con la detenzione, anche gli atti di violenza o incitamento alla violenza e alla discriminazione «fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità». L’articolo 2, sempre approvato mercoledì, modifica invece l’articolo 604 ter del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti, aggiungendo anche l’identità di genere e la disabilità tra i reati la cui pena è aumentata fino alla metà.

L’articolo 3 (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte), il cosiddetto “salvaidee”, come è stato ribattezzato, recita: «Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Su questo punto sono molte le perplessità. Qual è l’esatta definizione di “atti discriminatori” e dei termini “genere, orientamento sessuale e identià di genere”?

Il quotidiano Avvenire, sulla riformulazione dell’articolo 3, ha raccolto il parere di Filippo Vari, docente di Diritto costituzionale all’Università Europea di Roma: «La formulazione dell’emendamento non è sufficiente a escludere rischi per i diritti fondamentali delle persone», ha affermato, «nel diritto ogni parola pesa: si diceva, basta una virgola del legislatore e cadono intere biblioteche. Ciò ancor più per una normativa penale, come questa. Essa non definisce il concetto di "atti discriminatori", puniti finanche con 18 mesi di carcere, a prescindere dal legame con la violenza o con la lesione della dignità. Atto discriminatorio, senza legame con la violenza, può ricomprendere qualsiasi comportamento, anche espressione di un diritto di libertà: la scelta di un circolo di accettare tra i soci solo uomini; quella di un proprietario di locare soltanto a ragazze; l’istituzione di convitti solo per ragazzi; la scelta di un pubblicitario di promuovere un prodotto esclusivamente con immagini di coppie eterosessuali; il rifiuto dei genitori di far partecipare a scuola i figli a lezioni di educazione civica nelle quali s’introduce l’ideologia di gender. La mancata definizione del concetto di atto discriminatorio – oltre a ledere potenzialmente la libertà di associazione, di riunione, religiosa, d’educazione – rischia di minare anche la libertà di manifestazione del pensiero, come l’esperienza comparatistica insegna».

Il Centro Studi Livatino: «A rischio la ibertà educativa delle famiglie»

Il Centro Studi Rosario Livatino, che raccoglie numerosi giuristi, e l’associazione "Non si tocca la famiglia" in una nota hanno ribadito le loro perplessità sull’impianto complessivo della legge il cui intento, scrivono, è «quello di favorire l’ideologia gender, ossia quella teoria che nega la dimensione sessuata dell’essere umano fin dalla sua costituzione, ritenendo che la differenza fra uomo e donna sia soltanto una “costruzione sociale”». Le perplessità su questo disegno di legge appaiono evidenti allorché si traduce l’articolato normativo nella prassi. Ad esempio «si potrebbe essere visti con sospetto o indicati come “omofobi”, e dunque incorrere in sanzioni penali, per il solo fatto di affermare la propria convinzione circa la necessità che un bambino, per una sana ed equilibrata crescita psicofisica, si relazioni con due figure genitoriali di sesso diverso».

Un ambito in cui, secondo le due associazioni, il ddl Zan impatterebbe pesantemente è quello scolastico: «Se diventasse legge, i genitori non potrebbero più invocare la loro libertà educativa per evitare l’introduzione nelle scuole di insegnamenti fondati sulla teoria gender, in quanto questi insegnamenti sarebbero persino “legittimati” come strumenti per la diffusione della conoscenza della “legge contro l’omofobia”», scrivono, «tutto ciò determinerebbe una grave violazione dei diritti dei genitori in merito alle scelte educative riguardanti i figli, diritti riconosciuti dall’art. 30 Costituzione e sanciti anche in ambito internazionale. La visione antropologica su cui il ddl Zan si basa, pur se non condivisa dalle famiglie, sarà comunque ritenuta obbligatoria nei percorsi educativi proposti nelle scuole, veicolata dalla presunta esigenza di combattere le discriminazioni di genere».

La scuola, conclude la nota, «può favorire la formazione alla parità tra i sessi, ma non può agire sull’identità delle persone, contraddicendo l’intervento educativo familiare ed esperienziale. È fondamentale il ruolo dell’Istituzione scolastica nell’educare alla parità di dignità, diritti e opportunità di ogni persona, ma non può essere strumentale all’introduzione dell’indifferentismo sessuale, né fare da apripista all’indebita decostruzione degli archetipi fondanti la vita e le tradizioni familiari».

 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo