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giovedì 14 novembre 2024
 
 

Licenza in ritardo, il Comune paga i danni

21/03/2011  L’amministrazione locale che non rispetta i termini deve rimborasere anche l’ansia provocata nell’imprenditore.

La quinta Sezione del Consiglio di Stato ha depositato la sentenza n. 1271 condannando il Comune che ritarda il pagamento a rilasciare il permesso di costruire al pagamento del danno biologico oltre a quello patrimoniale. L’impresario, infatti, è riuscito a dimostrare che la “pigrizia” dell’amministrazione locale nell’approvazione di tutte le carte necessarie a portare a termine il suo progetto edilizio gli ha provocato, oltre a problemi economici per gli impegni assunti con clienbti e fornitori, anche uno stato di ansia con disturbi dermatologici correlati. Imperniando le motivazioni della sentenza sull’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 2-bis della legge sul procedimento amministrativo, introdotto dalla legge 69/2009, i giudici hanno spiegato che “nel caso di specie, ricorre l'ipotesi in cui il privato invoca la tutela risarcitoria per i danni conseguenti al ritardo con cui l'amministrazione ha adottato un provvedimento a lui favorevole, ma emanato appunto con ritardo rispetto al termine previsto per quel determinato procedimento. Il ritardo procedimentale ha, quindi, determinato un ritardo nell'attribuzione del c.d. "bene della vita", costituito nel caso di specie dalla possibilità di edificare secondo il progetto richiesto in variante. In questi casi la giurisprudenza è pacifica nell'ammettere il risarcimento del danno da ritardo (a condizione ovviamente che tale danno sussista e venga provato) e l'intervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. La norma presuppone che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica (Cons. Giust. Amm. reg. Sic., 4 novembre 2010 n. 1368, che, traendo argomenti dal citato art. 2-bis, ha aggiunto che il danno sussisterebbe anche se il procedimento autorizzatorio non si fosse ancora concluso e finanche se l'esito fosse stato in ipotesi negativo)”.

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