I capi di nullità La celebrazione del matrimonio richiede che il consenso sia posto tra un uomo e una donna giuridicamente abili (ossia non inabilitate da impedimenti), secondo le solennità previste dalla legge (ossia in ossequio alla forma canonica). I motivi di nullità del matrimonio riguardano quindi la mancanza della forma canonica, la presenza di impedimenti dirimenti non dispensati, un vizio o difetto del consenso.
Non vanno poi dimenticate altre situazioni in cui esistono le condizioni per chiedere la concessione della dispensa, per un matrimonio non consumato oppure non sacramentale
Gli impedimenti (cann. 1073-1094)
La presenza di un impedimento, al momento del consenso, in uno dei due contraenti rende nullo il matrimonio (can. 1073), salvo dispensa dall’impedimento quando questa è possibile.
Gli impedimenti possono riguardare la capacità personale al matrimonio, avere origine da un comportamento delittuoso, sorgere da un vincolo familiare.
Impedimenti che riguardano la capacità personale:
1) Età: l’età minima prevista per l’uomo è di 16 anni, per la donna di 14 (can. 1083). La Conferenza episcopale italiana, per la liceità, richiede per entrambi la maggiore età (Decreto generale sul matrimonio canonico, nn. 36-37);
2) Impotenza assoluta e perpetua (can. 1084), ossia la mancanza di capacità di porre l’atto sessuale naturale nell’ambito del concreto rapporto coniugale. La sterilità non rientra in tale fattispecie;
3) Vincolo ancora sussistente di un precedente matrimonio valido (can. 1085); si richiama la realtà dell’indissolubilità del matrimonio;
4) Ordine sacro (can. 1087) o voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso (can. 1088);
5) Disparità di culto, ossia la mancanza di battesimo di uno dei due contraenti (can. 1086). In tale modo si intende favorire la vita di fede del cattolico; inoltre si è consapevoli della prevedibile maggiore difficoltà nella realizzazione della comunione di vita del matrimonio in presenza di grosse disparità quanto alla fede religiosa. A particolari condizioni è possibile la dispensa (cann. 1127-1129; (Decreto generale sul matrimonio canonico, nn. 48-52).
Impedimenti che sorgono da comportamento delittuoso:
1) Ratto: non è possibile costituire un valido matrimonio tra l’uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio (can. 1089);
2) Crimine: l’impedimento sorge in conseguenza dell’uccisione – a cui si è concorso materialmente o come mandante – del proprio o altrui coniuge per poter celebrare matrimonio con una persona determinata (can. 1090).
Impedimenti da vincolo coniugale, che sorgono a seguito di:
1) Legame di consanguineità in linea retta e fino al quarto grado incluso della linea collaterale (can. 1091);
2) Legame di affinità in linea retta (can. 1092), ossia tra il futuro marito/moglie e ascendenti o discendenti della futura moglie/marito (Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 39);
3) Legame di parentela legale che sorge da adozione, o in linea retta o nel secondo grado della linea collaterale (can. 1094);
La forma canonica
La forma canonica deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale (can. 1117), salva la dispensa dell’Ordinario del luogo per gravi cause (can. 1127; Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 50).
La forma canonica consiste nello scambio del consenso alla presenza dell’Ordinario del luogo o del parroco oppure del sacerdote o diacono delegati da uno di essi, i quali chiedono la manifestazione del consenso dei contraenti e la ricevono in nome della Chiesa, alla presenza di due testimoni (can. 1108).
I vizi del consenso
Vista l’importanza del consenso matrimoniale, come elemento fondamentale e insostituibile per la costituzione del matrimonio, si è sempre data grande attenzione a questa realtà e a quello che, a vari livelli, può impedire un valido consenso. Nella maggior parte dei casi, poi, i capi di nullità del matrimonio riguardano possibili difetti e vizi del consenso (cann. 1095-1099, 1101-1103). Essi possono sorgere da una incapacità psichica, da un difetto volontario del consenso o da un vizio della libertà del consenso medesimo. Prima di presentare brevemente i capi di nullità, si ricorda che – per potersi avere nullità del matrimonio – devono essere presenti al momento dello scambio del consenso.
L’incapacità psichica (can. 1095) è presente quando un nubendo, per cause di natura psichica:
a) Manca del sufficiente uso di ragione (n. 1), e quindi non è capace di quell’atto di volontà che è il consenso matrimoniale, a seguito di malattie mentali o psicosi di tipo permanente, oppure anche per alterazioni delle facoltà mentali di carattere contingente e transitorio presenti nel soggetto al momento della prestazione del consenso matrimoniale;
b) Presenta un grave difetto di discrezione di giudizio (n. 2). Si intende con tale termine sia la capacità di sufficiente valutazione critica dei diritti e doveri essenziali del matrimonio, sia la libera autodeterminazione nel decidere e farsi carico della scelta del matrimonio;
c) Non può adempiere, sempre per cause di natura psichica, uno o più obblighi essenziali del matrimonio (n. 3), come ad esempio il bonum coniugum, la generazione ed educazione della prole, la fedeltà, l’indissolubilità.
L’incapacità deve essere presente al momento del consenso matrimoniale. Essa poi non deve essere confusa con una difficoltà, per quanto consistente, a valutare criticamente e liberamente e ad assumersi la scelta matrimoniale o ad adempiere le obbligazioni essenziali della medesima. È solo l’incapacità, infatti, che causa la nullità del matrimonio. Per la valutazione della causa psichica e della sua gravità, nel corso dell’istruttoria (talvolta anche nella fase preliminare, si ricorre all’ausilio di un perito.
Il difetto volontario del consenso fa riferimento alla simulazione (can. 1101 § 2), ossia alla discrepanza tra consenso interno dell’animo e parole o segni adoperati nel celebrare il matrimonio (can. 1101 § 2). Siamo alla presenza di un atto positivo di volontà, ossia di un attivarsi determinato della volontà effettiva del contraente, una vera decisione con cui si esclude il matrimonio stesso (simulazione totale) oppure una sua proprietà od elemento essenziale (simulazione parziale). Tale atto di volontà può essere posto in modo esplicito (diretto immediatamente verso l’oggetto dell’esclusione) oppure implicito (diretto solo mediamente ad esso), attuale oppure virtuale (ossia posto e non revocato in seguito, per cui continua a produrre il suo effetto).
Vediamo brevemente i diversi capi di nullità:
a) Simulazione totale: si nega la coniugalità del proprio consenso, da cui non si vuole far derivare alcun obbligo, bensì solo eventualmente qualche vantaggio estrinseco, per esempio di natura sociale o patrimoniale;
b) Simulazione parziale, in cui il soggetto vuole il matrimonio, ma lo priva positivamente di un suo elemento o proprietà essenziale. Così, si esclude:
a. La prole, ossia la strutturale ordinazione di principio del matrimonio alla procreazione, oppure, in altri termini, l’apertura alla fecondità del proprio matrimonio;
b. L’indissolubilità, con la volontà positiva di non impegnarsi per sempre, per un motivo ideologico oppure pratico, indipendentemente da come si intenda poi liberarsi dal vincolo (per esempio tramite il divorzio);
c. L’unità/fedeltà, con un’intenzione poligamica o comunque contraria all’esclusività della donazione di sé per il tramite della disponibilità esclusiva e perpetua della propria sessualità genitale;
d. L’ordinazione al bonum coniugum; pur in assenza di un orientamento dottrinale e giurisprudenziale univoco, se ne può ipotizzare l’esclusione alla presenza di una positiva e programmatica negazione alla minimale disponibilità all’aiuto reciproco e al rispetto del coniuge, oppure di una volontà positiva e programmatica dell’imposizione di una vita sessuale gravemente pericolosa e/o immorale.
e. La sacramentalità, sebbene parte consistente della dottrina la riconduca alla simulazione totale, vista l’identità e inseparabilità tra patto sacramentale e sacramento.
Esistono infine i vizi e difetti che intaccano la libertà del consenso:
a) La violenza fisica o il timore grave (can. 1103). Quest’ultimo deve essere grave (oggettivamente o in riferimento al soggetto concreto), non intrinseco (quindi indotto dall’esterno da uno o più soggetti specifici), anche non intenzionale al matrimonio da parte dell’inducente, per liberarsi dal quale la persona è costretta a scegliere il matrimonio. Il timore può essere anche reverenziale, dove l’oggetto del timore è la perdita del rapporto di predilezione con colui che lo induce ;
b) L’errore sulla persona (can. 1097 § 1), ossia sulla sua identità fisica , non sulla sua personalità;
c) L’errore di fatto circa una qualità personale dell’altro contraente (can. 1097 § 2), qualora questa qualità sia voluta in modo diretto, quindi esplicitamente, e principale, ossia prevalente rispetto all’oggetto istituzionale del consenso. In altre parole, la qualità – non frivola o banale – viene posta dal contraente come oggetto sostanziale del consenso medesimo, con la conseguente “strumentalizzazione” a essa della persona dell’altro;
d) L’errore doloso (can. 1098), ossia un errore, dolosamente indotto (dall’altro nubente o da terzi), per ottenere il consenso matrimoniale, riguardante una qualità fisica o morale dell’altra parte che, per sua natura, può perturbare gravemente la vita coniugale;
e) L’apposizione di condizioni al consenso (can. 1102): si fa dipendere l’efficacia giuridica del consenso da un fatto ad esso esterno; la condizione può essere propria, ossia de futuro, oppure impropria, ossia de preterito o de praesenti. Nel primo caso, se posta, la condizione comporta la nullità del matrimonio. Nel secondo caso, il suo effetto dipende dall’adempimento o meno della condizione posta, anche se per la liceità serve la licenza scritta dell’Ordinario del luogo.
La dispensa
Qualora si sia alla presenza di un matrimonio non rato (cioè non sacramentale) o non consumato, è possibile chiedere la dispensa per il proprio matrimonio. Si tratta di una grazia che viene concessa, al termine di un procedimento amministrativo (non giudiziale, come invece è per le cause di nullità matrimoniale), qualora siano presenti determinate condizioni.
Matrimonio non consumato.
Il matrimonio non consumato tra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di una o di entrambe le parti (1142; cf cann. 1697-1706 e Decreto generale sul matrimonio canonico, nn. 63-66). Per consumazione del matrimonio si intende il compiere tra i coniugi, «in modo umano, l’atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne» (can. 1061 § 1). In tale modo si evidenzia l’importanza della consumazione per il raggiungimento del significato interpersonale e simbolico della donazione coniugale.
Matrimonio non sacramentale.
Il matrimonio non sacramentale è tra un battezzato e un non battezzato oppure tra due non battezzati. Pur godendo di una indissolubilità intrinseca, a determinate condizioni può essere sciolto dal Romano Pontefice o ipso iure nel momento della celebrazione di un nuovo matrimonio, cui l’autorità ecclesiastica ha ammesso il battezzato (cann. 1143-1150).