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lunedì 07 ottobre 2024
 
Norme e proposte
 

Negazionismo, ecco come funziona la legge italiana

24/01/2019  E' reato anche in Italia dal 2016, in ottemperanza alle direttive europee, ma gli addetti ai lavori riconoscono che su questi temi la repressione penale è complessa, servono programmi di prevenzione. Anche per questo Liliana Segre propone una Commissione bicamerale

Il negazionismo in Italia è reato dal 2016, da quando cioè il legislatore ha aggiunto con la legge 116/2016 un comma (3-bis) alla legge 654/1975. Da quel momento comportamenti di discriminazione e odio, istigazione di reati a sfondo razziale già puniti con la legge previgente trovano un sanzione aggravata: «da due a sei anni di reclusione» - scrive Giacomo Galeazzo in Giurisprudenza Penale (2016) «quando si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale. Presupposto della punibilità è che dal comportamento derivi un “concreto pericolo di diffusione».

La legge approvata nel 2016 applica la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio dell'Unione europea che si propone di armonizzare le legislazioni nazionali europee in tema di razzismo e xenofobia individuando come condotte che meritino una sanzione di natura penale: «L'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana in pubblico dei crimini di genocidio o contro l'umanità, i crimini di guerra, quali sono definiti nello Statuto della Corte penale internazionale (articoli 6, 7 e 8) e i crimini di cui all’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro».

Nella relazione per l’attuazione del provvedimento europeo l’Italia era oggetto di una “tiratina d’orecchie”, inserita tra i sette Paesi che non menzionavano espressamente questi comportamenti nelle loro leggi penali, limitandosi all’apologia di reato (Italia, Francia, Polonia, Spagna) o ad apologia e negazione (Portogallo, Lettonia e Romania). Proprio per meglio aderire al dettato comunitario la norma italiana del 2016 è stata modificata nel 2017 introducendo il passaggio sulla "minimizzazione in modo grave" che ancora mancava. In questo modo la norma italiana configura una punbilità più estesa di quella di altri Paesi perché non si limita a sanzionare la negazione o la minimizzazione della Shoah ma estende l’aggravante a tutti i crimini di genocidio, contro l’umanità e di guerra.

La storia di questa legge è stata, però, forse inevitabilmente, complicata da un iter parlamentare complesso e dal dibattito che sempre accompagna, come è normale che sia, norme che devono entrare in bilanciamento con principi fondamentali costituzionali quale quello della libera manifestazione del pensiero: un problema che i legislatori si sono posti e che hanno risolto facendo riferimento a una sentenza della Corte costituzionale (N. 87/1966) in tema di propaganda, in cui si spiega che «il diritto di libertà della manifestazione del pensiero non può ritenersi leso da una limitazione posta a tutela del metodo democratico».

Altra questione, rilevano gli esperti, può sorgere in merito all’applicabilità effettiva della norma nelle aule di giustizia: in questi casi infatti, dal momento che l’accertamento della verità processuale poggia su prove diverse da quelle su cui si fonda l’evidenza della ricerca storica, può esser complesso circoscrivere la fattispecie del reato nella legge e conseguentemente dimostrare la colpevolezza in giudizio, cosa che spinge alcuni esperti a ragionare – senza per questo mettere minimamente in discussione la stigmatizzazione dei comportamenti - sull’adeguatezza dello strumento penale a contrastare fenomeni di questo tipo.

Forse anche per questo ha una matrice diversa, più cultural-preventiva, il disegno di legge firmato da Liliana Segre – non ancora esaminato - che propone una commissione bicamerale di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche quali l’etnia, la religione, la provenienza, l’orientamento sessuale, l’identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche. La funzione, accanto al controllo di un’adeguata rispondenza della normativa al dettato europeo, ma  comprende nelle intenzioni anche studi e interventi propositivi che agiscano sulla prevenzione. A questo proposito, «Oltre al disegno di legge per istituire una commissione ad hoc per contrastare le parole di odio, razzismo, intolleranza, anche nella politica – ha spiegato a senatrice a vita a Famiglia Cristiana -, vorrei presentarne altri due: uno per ripristinare l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole dalla scuola primaria e l’altro sul bullismo».

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