L’avevano costretta a sposare a 15 anni, con rito religioso in Bangladesh, un marito che non voleva e quando, tornata in Italia, aveva ripetutamente denunciato al padre i maltrattamenti e le violenze del marito non aveva ricevuto protezione, anzi era stata richiamata ai propri doveri di moglie. Inascoltata a casa, alla fine la ragazza si era confidata a scuola con la dirigente scolastica, cosa che ha fatto scattare la denuncia.
Processato davanti al Tribunale di Padova per maltrattamenti (il marito era già stato condannato) il padre aveva patteggiato una pena di un anno e 10 mesi. Ma la Cassazione, accogliendo il ricorso del Procuratore generale, ha annullato, smentendo con decisione le affermazioni del Gup che lasciavano spazi di “giustificazione” culturale, la sentenza per motivazione illogica, e mandato gli atti al Tribunale di Padova aprendo la strada a un nuovo processo con rito ordinario per maltrattamenti e violenza sessuale.
Motivando la propria decisione, la Corte ha descritto il contesto di un “patto di ferro” tra padre e marito che isolava la ragazza in un clima di sopraffazione, e ha ribadito il principio e il proprio orientamento assolutamente costante in tema di resposabilità dei genitori che esercitano la potestà su figli minori. Il genitore, hanno messo nero su bianco i giudici della Suprema Corte, riveste una specifica posizione di garanzia nei confronti del figlio minorenne, come previsto dal Codice civile ha il dovere di mantenerlo, di educarlo, di assisterlo moralmente. Questa posizione lo porta a rispondere di omissione se, a conoscenza di atti di violenza sessuale compiuti sulla figlia anche da parte di familiari, potendolo fare, non s’adopera per impedirli.
Nel ribadire che tutto questo «ovviamente vale anche per lo straniero residente in Italia e assoggettato quindi al diritto civile italiano», la Corte ha anche precisato, che, in presenza di riscontri come quelli del caso ricostruito, non può trovare ingresso nel sistema giuridico italiano l’affermazione che per effetto della propria formazione culturale il padre avesse il diritto di imporre alla figlia di ubbidire ai voleri del marito. Un’occasione per riaffermare con forza la centralità dei diritti fondamentali dell’individuo e a maggior ragione delle persone più deboli.