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Benessere

Partorire in anonimato, un diritto della donna ma non sempre

08/07/2015 

In Parlamento si sta discutendo del diritto all’identità personale con riferimento alle disposizioni che regolano il parto in anonimato. In questo senso puntano una sentenza della Corte costituzionale (278 del 2013) e una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (25 settembre 2012).
È importante sottolineare che il diritto all’anonimato è volto a tutelare il diritto alla vita del nascituro che altrimenti potrebbe essere, tragicamente, esposto a morte prima della nascita mediante l’aborto o appena nato mediante l’abbandono in un cassonetto dei rifiuti.

Va da sé che è in gioco anche la salute della madre, che potrebbe altrimenti essere minacciata da un parto privo di assistenza sanitaria e dunque anche la sua serenità nel momento di dare alla luce il proprio figlio o la propria figlia.
In questa prospettiva non si può non cogliere il gesto di amore (doloroso, certo, ma sempre di amore si tratta) di una mamma che, rendendosi conto di non poter “tenere” il bambino una volta nato, lo affida all’amore di altre persone.

Il timore che l’indebolimento dell’anonimato possa mettere in pericolo la vita dei nascituri o dei neonati ha effettivamente un qualche fondamento. Chi può dire che cosa avviene nell’animo di una donna che vive una situazione esistenzialmente difficile e complicata, relativamente a una gravidanza in corso, se le viene tolta la sicurezza del “segreto” e della collaborazione per mantenerlo? Come dunque bilanciare il diritto al segreto e il diritto alla conoscenza? Tra le proposte anche quella di avviare due liste di attesa parallele riguardanti rispettivamente la richiesta dei figli che desiderano conoscere le proprie origini e la revoca dell’anonimato da parte delle madri che avevano partorito dichiarando di non voler essere nominate. La coincidenza tra richiesta e revoca farebbe scattare la possibilità dell’incontro.

Merita sottolineare che non c’è contraddizione tra le condizioni legali poste al diritto a conoscere le proprie origini da parte di un figlio non riconosciuto e l’affermazione secondo cui la fecondazione eterologa (ricorso ai gameti di persone diverse dagli aspiranti genitori sociali) dovrebbe essere accompagnata in ogni caso dal diritto dei figli a conoscere, se lo desiderano, chi sono i propri genitori naturali. Occorre, infatti, tenere conto della profonda differenza tra le due situazioni.

Nel caso del concepimento di un figlio mediante il ricorso ai gameti di “donatori” o “donatrici” per soddisfare il desiderio degli adulti ad avere il “bambino in braccio”, il figlio è “programmato” in partenza con una genitorialità “scissa”.

Nel campo dell’eterologa, il diritto a conoscere la propria vera genealogia emerge, perciò, in tutta la sua pienezza e non si vede perché – se non per la ragione pratica e utilitaristica di facilitare l’offerta di gameti – dovrebbe essere sacrificato. Si aggiunga che l’anonimato nel campo dell’eterologa si presta a coprire un sistema di commercializzazione e di selezione eugenetica, mentre il diritto a conoscere le proprie origini è in linea con un sistema di trasparenza che dovrebbe impedire, o quanto meno scoraggiare, abusi e traffici.

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