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mercoledì 16 ottobre 2024
 
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Pedofilia. Le norme del Papa per contrastare gli abusi

09/05/2019  Francesco firma una Lettera apostolica per contrastare gli abusi sessuali sui minori e sulle persone vulnerabili. Un Motu proprio che stabilisce I modi e le forme per denunciare I casi alle competenti autorità e l'accompagnamento per le vittime

In tutto 19 articoli per combattere con radicalità quei «crimini di abuso sessuale» che «offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli».

Papa Francesco firma la lettera apostolica in forma di Motu “Vos estis lux mundi”, che entrerà in vigore il primo giugno in forma sperimentale per tre anni, «affinché», scrive lo stesso Pontefice, «tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più». Norme che chiedono anche «una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell’annuncio evangelico e l’efficacia della missione della Chiesa».

In concreto il Papa chiede che, entro un anno dall’entrata in vigore del Motu Proprio le Conferenze Episcopali, i Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovili Maggiori, i Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane sui iuris, le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, stabiliscano «uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l’istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico», una sorta di sportello che garantisca la «sicurezza, l’integrità e la riservatezza».

Il documento stabilisce che «ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso» un abuso, deve «segnalare tempestivamente il fatto all’Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti». Per loro dunque, la segnalazione diventa un obbligo. Ma anche i laici possono denunciare. Si stabilisce, infatti, che «chiunque può presentare una segnalazione concernente le condotte di cui all’articolo 1 (cioè gli abusi, n.d.r.), avvalendosi delle modalità di cui all’articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato». Nella segnalazione devono esserci «gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un’accurata valutazione dei fatti». La segnalazione, fermo restando il segreto confessionale,  non costituisce violazione del segreto d’ufficio. Non possono essere imposti vincoli di silenzio a chi segnala né, per chi denuncia ci possono essere «pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni».

Le norme si applicano anche a vescovi, cardinali, cioè alla leadership della Chiesa per la quale, su questi casi, non c'è immunità.

Il Papa ha a cuore poi la cura delle vittime per cui impone alle «Autorità ecclesiastiche» di impegnarsi «affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare:  a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;  b) assistenza spirituale; c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico».

Il Motu proprio riguarda non solo le violenze su minori, ma su tutte le persone vulnerabili compresi i casi di violenze sulle religiose da parte dei chierici, sui seminaristi e sui novizi maggiorenni. Per persone vulnerabili si intende «ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa» e viene indicato come abuso anche la detenzione di «materiale pedopornografico: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali».

Inoltre  viene individuata come categoria specifica la condotta omissiva che consiste in «in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti» di abuso sessuale.

Viene fatto obbligo, oltre che di segnalare all’ordinario del luogo o al superiore religioso anche di rispettare le leggi esistenti nei rispettivi Stati di appartenenza per tutto ciò che riguarda l’obbligo di denuncia alle autorità civili competenti.

Viene stabilito un apposito fondo per dar luogo alle indagini (che deve concludersi in 90 giorni) e a conclusione delle stesse il metropolita (o in determinati casi il vescovo della diocesi suffraganea con maggiore anzianità di nomina) inoltra le risultanze al Dicastero vaticano competente e cessa così il suo compito. Il Dicastero competente procede quindi «a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico». Sulla base delle risultanze dell’investigazione previa, la Santa Sede può immediatamente imporre delle misure preventive e restrittive alla persona indagata.

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