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sabato 24 maggio 2025
 
Caso Cucchi
 

Periti e consulenti, il delicato incontro tra scienza e diritto.

17/12/2015  Le criticità del caso Cucchi accendono, tra le altre cose, il dibattito su periti e consulenti. Chi, sono che cosa fanno, come si scelgono gli "scienziati" del processo

Arbitro in terra del bene e del male, d’accordo, - secondo una definizione ruvida di Fabrizio De Andrè -, ma non onnisciente. Capita, sovente, che nel corso del processo, civile o penale, il giudice abbia necessità di avvalersi della competenza di esperti, medici, chimici, esperti di balistica, medici legali ma ovviamente non solo,  per sopperire alle conoscenze, solitamente scientifiche, che mancano alla sua competenza diretta.  

Sono figure previste dal codice di procedura penale, che il giudice di solito sceglie attingendo a un albo presso il Tribunale, aggiornato ogni due anni, ma non è escluso che possa ricorrere anche a esperti “esterni” motivando adeguatamente la decisione. Quando l’esperto viene nominato dal giudice d’ufficio, il codice di Procedura penale parla di “perito”, si parla invece di consulente tecnico quando a richiederne il parere esperto è una “parte”: lo Stato nella persona del pubblico Ministero o l’avvocato difensore o di parte civile.

LINGUAGGI DIVERSI: UN INCONTRO DIFFICILE

E’ in questo contesto che, come abbiamo visto in questi giorni con il caso Cucchi, ma come anche accade in molte occasioni meno mediatiche, si scontrano in corso di processo consulenti con punti di vista diversi, che da un lato “spiazzano” l’opinione pubblica in quanto danno l’idea di una scienza meno “esatta” di come l’uomo della strada la vorrebbe, dall’altro mostrano quanto meno "autonoma" e risolutiva possa rivelarsi – tante volte – la prova scientifica cui i telefilm americani attribuiscono valori troppo assoluti per essere realistici.  

Qualche volta la scienza nel processo appare anche meno esatta di come la desidererebbe il giudice, dal momento che spesso, come spiega Alberto Brandone, chimico, con una lunga esperienza nei tribunali «la difficoltà per il perito o il consulente, che parla necessariamente con i codici di un linguaggio ultraspecialistico, è rendere accessibili gli elementi dirimenti del suo lavoro, spesso molto molto tecnici, a chi, come il giudice e ancor più come la giuria popolare di una Corte d’Assise, deve decidere sulla base di quegli elementi, provenendo da una cultura diversa».   

Su questo fronte il processo è il delicato punto di incontro tra campi che parlano due linguaggi diversi. Come accade spesso di sentir dire in convegni cui partecipano, sui due fronti opposti del dibattito, gli esperti di scienza e diritto: il diritto, che deve necessariamente decidere, è portato a rivolgere alla scienza domande in termini di “certezza”, mentre la scienza è spesso in grado di dare risposte solo in termini di "probabilità".   

RAGIONEVOLI DUBBI

  

Il problema, per tutti –periti, consulenti, giudici, pubblici ministeri, ma in parte vale anche per la memoria dei testimoni – è che indagini e processi, ma anche le perizie, agiscono sempre a ritroso, dopo che un fatto è avvenuto. Spesso i tasselli che ne ricompongono il disegno sono incompleti, imprecisi, gli errori, quando di errori si tratta, possono avvenire in punti diversi del lungo percorso di ricostruzione e non è sempre immediato capire dall’esterno quale sia l’anello che non tiene nella catena. Tanto più che l’iperspecializzazione verso cui la scienza contemporanea necessariamente va, rende sempre più complessa (e non sempre felice) la scelta degli esperti adatti al caso. «Già la scelta della persona del perito», riflette Adriano Sansa, magistrato di lungo corso da poco ex, «è decisione difficile: deve essere competente, indipendente, onesto intellettualmente, tanto che perfino l’esistenza di scuole diverse – tralasciando le consorterie baronali – delle quali si conosce l’orientamento di massima, può essere un problema ulteriore. Eppure è un punto decisivo: scegliere lo scienziato più “puro”».   

A valle poi,  resta il problema dei problemi: il diritto per decidere di una colpevolezza ha bisogno di certezze che vadano al di là di un ragionevole dubbio. Dentro il margine del dubbio, sul cui crinale invece la scienza progredisce, il diritto deve assolvere. Questo, da una parte, è un concetto difficile da accettare per il nostro bisogno, sociale e civile, di veder coincidere verità processuale e verità storica (ma fa parte del principio di civiltà per cui si ritiene che sia preferibile rischiare un colpevole impunito che un innocente condannato per errore). Dall'altra è una questione delicata che complica ulteriormente la comunicabilità tra mondo della scienza e mondo del diritto. Resta il fatto che, se il margine di errore è ineliminabile dalle cose umane, una scelta efficace di consulenti scientifici, adeguati e attrezzati, contribuisce a ridurlo.

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