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martedì 12 novembre 2024
 
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Quando disobbedire è un atto di civiltà

05/01/2019  Fino a che punto è accettabile trasgredire una legge avvertita come ingiusta in democrazia? Che cosa distingue resistenza, disobbedienza civile e obiezione di coscienza? C'è differenza tra comuni cittadini e figure istituzionali? Un po' di storia per capire meglio.

Un gruppo di sindaci “disobbedienti”, a partire da Leoluca Orlando primo cittadino di Palermo, ha lanciato un sasso nello stagno della politica promettendo di disapplicare il decreto sicurezza laddove nega l'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo, complicando loro l’accesso ad alcuni servizi essenziali (scuola, sanità…). L’atto fin qui politico, che diventerà forse giuridico nel momento in cui la disapplicazione della legge vigente minacciata dovesse davvero concretizzarsi, ha innescato un dibattito che riporta alla ribalta concetti storico-politici impegnativi che vale la pena di richiamare, anche per provare a dare un ordine alle cose, un perimetro ai significati.

Si tratta di questioni che fin dalla notte dei tempi - si pensi al contrasto tra Antigone e Creonte nella tragedia di Sofocle - vengono in causa quando i dettami della legge confliggono con la coscienza del singolo, quando l’ordine giuridico va in urto con l’ordine morale, anche se forse in una società democratica sempre più pluralista sarebbe più corretto parlare al plurale di “ordini morali”, con il sovrappiù di complessità che ne deriva. Sono concetti che ascriviamo alla sfera della “disobbedienza civile” e dell’ “obiezione di coscienza”, con le differenze di sfumatura che tenteremo di ricapitolare, provando a capire dove stanno, in democrazia, i confini dell’ammesso e del non ammesso.

Il primo di questi perimetri, per stare alle definizioni che sono state date dai filosofi, dagli storici e dagli attivisti che hanno teorizzato, studiato e applicato, la “disobbedienza civile, - da Henry David Thoreau che l’ha coniata (1859) ad Hanna Arendt , da Gandhi a Norberto Bobbio - divide la democrazia (per quanto imperfetta) dalla dittatura e la disobbedienza “civile” dalla disobbedienza e basta. Se contro il male estremo di un regime dittatoriale si arriva ad ammettere, in teoria e in pratica, il male necessario della resistenza armata (si pensi alla resistenza al nazi-fascismo); in democrazia l’unica forma ammessa di resistenza alla legge avvertita come ingiusta e votata nel rispetto delle procedure è necessariamente e per definizione non violenta, ancorché illegale; diversamente si sconfinerebbe nell’eversione.

La non violenza accomuna “disobbedienza civile” e “obiezione di coscienza” e - fino a quando, come in Italia, la seconda non viene ricompresa e riconosciuta con paletti precisi nell’alveo della legalità - tra le due, secondo i teorici, c’è un confine labile. Le accomuna il fatto di rappresentare una trasgressione volontaria e pubblica alla legge vigente sentita come moralmente inaccettabile col proposito di premere sulle istituzioni perché la cambino, mettendo in conto nel frattempo di incorrere, disposti ad accettarle, in tutte le sanzioni previste, carcere compreso. Le distingue il fatto che la disobbedienza civile si concretizza in “azione di gruppo” (Norberto Bobbio), laddove l’obiezione è un atto del singolo. Sono però numerosi i casi in cui atti di ribellione individuale hanno innescato fenomeni collettivi: si pensi al gesto di Rosa Parks che, rifiutando nel 1955 di cedere il posto a un bianco sull’autobus, innescò il movimento per i diritti civili degli afroamericani negli Stati Uniti, o ai primi pacifisti che rifiutarono il servizio militare in Italia a fine anni Quaranta, finendo in prigione per renitenza alla leva, che accesero il movimento d’opinione che nel corso dei vent’anni successivi ottenne, a prezzo di processi e condanne di singoli, il riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza legale alla leva obbligatoria nel 1972.

Tra coloro che pagarono un prezzo personale alla causa è impossibile non ricordare don Lorenzo Milani che subì un processo in primo e secondo grado, estinto con la sua morte, per apologia di reato per la presa di posizione pubblica della Lettera ai cappellani militari, passata alla storia come L’obbedienza non è più una virtù, in cui difendeva, Vangelo e Costituzione alla mano, le ragioni  morali degli obiettori al servizio militare contro le accuse di viltà da parte della Chiesa e dello Stato.

Da allora, in Italia, la distinzione tra obiezione di coscienza e disobbedienza civile è netta: l’obiezione di coscienza cessa di essere un atto di disobbedienza illegale individuale per rientrare nei confini della legge, ammessa nei soli tre casi previsti dalle norme: l’obiezione al servizio di leva (legge772/72) finché c’è stato; al “compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie” (194/78) e alle attività sperimentali con animali per “medici, ricercatori, personale sanitario, professionisti laureati, tecnici ed infermieri, studenti universitari” (413/93).

Sono invece “escluse dall’esercizio dell’obiezione di coscienza in forza del loro ruolo” altre figure professionali “quali per esempio i magistrati e in genere i pubblici funzionari chiamati ad adempiere e a far adempiere la legge in condizioni di imparzialità” (Patrizia Borsellino). Sul tema ha messo un paletto nel 1987 la Corte Costituzionale respingendo un ricorso in tema di estensione dell’obiezione al giudice tutelare. Al magistrato, infatti, una sola strada di “sospensione” del giudizio è riconosciuta: il ricorso alla Consulta, qualora abbia il dubbio che la legge da applicare sia contraria ai principi costituzionali. Non è difficile infatti immaginare quale effetto terremotante potrebbe avere sugli equilibri costituzionali, nonché sul principio del giudice naturale precostituito per legge, un diritto all’obiezione riconosciuto al magistrato che per la Costituzione è soggetto “soltanto alla legge” che ha il compito di applicare e protetto dalle guarentigie di “autonomia e indipendenza”.

Il caso dei giudici e dei pubblici funzionari ci porta dritti alla domanda cruciale di queste ore. La disobbedienza civile può partire, oltreché dal basso e dall’esterno (singoli cittadini, gruppi religiosi, intellettuali, movimenti d’opinione), anche dall’interno delle istituzioni senza squilibrarle? Fino a che punto un sindaco può disobbedire? Dovrà limitarsi a “minacciare” una disobbedienza sollevando la questione morale e civile senza trasgredire davvero? O potrà spingersi all’atto di non applicare platealmente una legge dello Stato regolarmente approvata che avverte in conflitto con la propria coscienza e magari di dubbia costituzionalità? A precisa domanda ha risposto ripetutamente in queste ore Cesare Mirabelli presidente emerito della Consulta, in questi termini: “Un sindaco ha il dovere di applicare la legge. Quand’anche avesse il dubbio che sia una legge incostituzionale, non può accedere direttamente alla Consulta, deve ricorrere, magari in presenza di un caso di lesione a un diritto (per esempio alla salute o all’istruzione) a un giudice che deciderà se sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità”. Finché si vive in democrazia, infatti, l’unico titolato a decidere se una norma, approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica, rispetti i principi della Carta oppure no è il giudice delle leggi. E davanti a lui verosimilmente anche la questione sollevata dai sindaci prima o poi finirà.

 
 
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