È tempo ormai di affrettarsi a pagare la Tasi, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di Stabilità. I contribuenti italiani sono in attesa di conoscere le aliquote e le eventuali riduzioni stabilite da quei Comuni che hanno deliberato entro il 10 settembre scorso. Infatti, il calcolo del tributo e la scadenza per il pagamento dell’acconto e del saldo dipendono dalla delibera comunale, e dalla data di emissione della stessa.
La Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) è, insieme con l’Imu e con la
Tari, una delle tre componenti della Iuc (Imposta unica comunale). Serve
per finanziare la cura del verde, la sicurezza, l’illuminazione
pubblica, la manutenzione delle strade. Ha la stessa base imponibile
dell’Imu, cioè va calcolata partendo dalla rendita catastale, rivalutata
del 5 per cento e poi moltiplicata per un coefficiente in base al tipo
di immobile (ad esempio, 160 in caso di abitazioni).
Alla base
imponibile determinata, verrà applicata l’aliquota e le detrazioni
stabilite dai Comuni. Per esempio, l’aliquota sull’abitazione principale
può andare da un minimo dell’1 per mille sino al 2,5 per mille (in
alcuni Comuni può arrivare anche al 3,3 per mille considerando
l’addizionale dello 0,8). Questa però può essere applicata dal Comune
solo se si concedono ai cittadini le detrazioni sulla Tasi per
l’abitazione principale e le relative pertinenze.
Per gli appartamenti dati in locazione, gli inquilini sono tenuti al
pagamento di una percentuale compresa tra il 10 e il 30 per cento, sulla
base di quanto stabilito da ogni singola amministrazione.
Pertanto, se il Comune ha deliberato entro il 10 settembre 2014,
l’acconto Tasi va versato entro il 16 ottobre 2014 (pari al 50 per cento
del tributo), mentre il saldo va versato entro il 16 dicembre 2014. Se,
invece, il Comune non ha deliberato per tempo le aliquote, il
versamento della tassa va effettuato in un’unica soluzione entro il 16
dicembre 2014 e con l’aliquota base pari all’1 per mille.
Ma quali sono le modalità di pagamento della Tasi entro il prossimo 16 ottobre? Il versamento della tassa può avvenire con bollettino c/c postale o con modello F24. Il pagamento del tributo con F24 è preferibile in caso si voglia usare crediti in compensazione. Si può utilizzare l’F24 semplificato oppure ordinario, compilando l’apposita “Sezione Imu e altri tributi locali”.
I codici tributo sono il codice “3958” – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze; il codice “3959” – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale; il codice “3960” – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili; e il codice “3961” – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.