Il decreto legge 113, definito dal Governo “decreto sicurezza”, forse meriterebbe più il titolo di “decreto insicurezza”. Il testo sulle nuove norme che riguardano i temi dell’ immigrazione e della sicurezza, approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri lo scorso 24 agosto e sottoposto al voto in Senato dopo essere stato licenziato dalal commissione Affari costituzionali (il governo ha intenzione di porre la fiducia), ha infatti aperto un ampio dibattito all’interno della società civile, in particolare nel mondo giuridico, del volontariato e della cooperazione, settori che da sempre si occupano delle persone più vulnerabili. Tra l'altro le principali organizzazioni medico-umanitarie italiane (Centro Astalli, Emergency, INTERSOS, Società italiana di medicina delle migrazioni, Medici contro la tortura, Médecins du monde, Medici per i diritti umani, Medici senza frontiere) impegnate sui temi delle migrazioni e dell’asilo, hanno inviato ai presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato una lettera in cui denunciano una serie di implicazioni che minano il "diritto alla salute". A tutto questo si aggiungono non solo le presunte gravi violazioni costituzionali del testo, ma anche l’impatto sociale in tempi molto brevi che questo avrà su tutto il Paese proprio in termini di sicurezza, se proprio non vogliamo guardare gli aspetti di carattere umanitario e etico gnorati dalle nuove norme.
Con un colpo di spugna, le nuove norme in materia d’immigrazione sembrano cancellare importanti diritti di civiltà, come la protezione umanitaria, il diritto all’accoglienza, alla residenza anagrafica per i richiedenti asilo e il diritto di ciascun individuo di curarsi, senza che tali negazioni apportino alcun beneficio sociale, né economico all’Italia. Inoltre possono rivelarsi come una vera macchina di produzione di massa di irregolarità e disagio sociale per migliaia di persone, aggiungendo ulteriori difficoltà alla vita di tutti i cittadini e, in modo particolare, a persone che già vivono in una condizione sociale molto difficile.
Tra i punti del decreto uno, in particolare, è il più pernicioso di tutti: l'estinzione della “protezione umanitaria”, con le modifiche all’articolo 5, comma 6 del Testo Unico sull’Immigrazione del 1998.
La protezione umanitaria, in conformità all’articolo 10 della Costituzione italiana, è prevista dalla legge in ben 20 dei 28 Paesi membri dell’Unione Europea, assicurava allo straniero in condizioni di vulnerabilità un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabili per altri due, ai fini di assicurare un effettivo inserimento sociale della persona nel territorio. Soltanto nello scorso anno circa 21.000 persone hanno ottenuto questo tipo protezione in sede di commissione territoriale, l’organo competente per vagliare la domanda di asilo e di protezione in Italia, mentre molti altri stranieri hanno avuto riconosciuta la protezione umanitaria ricorrendo in Tribunale.
I beneficiari della protezione umanitaria sono per lo più le vittime di sfruttamento sessuale o lavorativo, le vittime di tratta degli esseri umani, ma anche le vittime di grave violenza domestica nel Paese di provenienza e di tortura. Anche le persone affette da gravi patologie ne potevano beneficiarne. Riassumendo, tutte le situazioni di grave carattere umanitario, nel rispetto delle norme costituzionali, dall’articolo 10 della Costituzione Italiana ai trattati internazionali ratificati dall’Italia. Migliaia di stranieri regolari e titolari di questo tipo di protezione, a seguito del decreto, queste migliaia di persone andranno ad unirsi a gli irregolari già presenti nel nostro Paese.
Si stima, come conseguenza dell’abolizione della protezione umanitaria, che il numero di stranieri irregolari in Italia possa raggiungere nei prossimi due anni quota 150.000 individui. Molti di questi avevano già un lavoro, un’abitazione, erano pienamente inseriti nel contesto sociale locale e rischiano di diventeranno improvvisamente degli invisibili, impossibilitati a continuare a lavorare e a mantenersi, ad esercitare i diritti civili e sociali acquisiti. Queste persone non “scompariranno magicamente”, né è possibile un rimpatrio di massa di questi individui nel loro Paese, come invece recita il ministro Salvini, sia per l’alto costo dei rimpatri, sia per l’impossibilità, nella maggior parte dei casi, di essere rimpatriati senza previ accordi internazionali (a pagamento) con i Paesi di origine dei migranti.
Per l’avvocato Eugenio Alfano, responsabile Asgi (Associazione Giuridica di Immigrazione) della Toscana, i punti critici del decreto Salvini possono avere delle ripercussioni drammatiche sulla società e sembra che non ci sia in realtà nessun beneficio che si possa auspicare né agli stranieri, né agli italiani. “Per l’ennesima volta in Italia si attinge a un decreto legge sulla questione immigrazione e sicurezza per modificare delle norme importanti, facendo di questo un uso improprio. I decreti, infatti, hanno il carattere di immediatezza, in quanto necessari a dare risposte urgenti a seguito di situazioni di emergenza, come poteva essere il disastro di Genova con la conseguente necessità di rispondere ai bisogni urgenti della popolazione locale. Nel caso del decreto Salvini non ci sono motivi di urgenza, dato che, inoltre, il numero di profughi che raggiungono le nostre coste si è drasticamente ridotto con il blocco a seguito delle misure sul Mediterraneo già attuate dal precedente Legge Minniti, intensificate ulteriormente dopo l’insediamento del nuovo governo".
"La parola chiave del decreto Salvini è l’insicurezza", continua l'avvocato "con la riduzione dei diritti e ancor di più con l’impossibilità della messa in atto dei progetti di integrazione degli stranieri in Italia. Con la estinzione della protezione umanitaria e la creazione di una “protezione speciale”, si toglie la possibilità allo straniero vulnerabile di un percorso vero e virtuoso di integrazione. I “permessi speciali” avranno la durata di un anno, rinnovabili per un altro anno, in casi particolari, come già lo erano i permessi di soggiorno per protezione umanitaria (validi per due anni e rinnovabili per altri due). Al di là della riduzione della durata, la differenza più clamorosa è che gli stranieri destinatari della “protezione speciale” non avranno alcuna possibilità di lavorare né di convertire quel tipo di permesso in altro per lavoro, alla scadenza del proprio permesso di soggiorno e, inoltre, non avranno comunque diritto all’accoglienza all’interno dei centri Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Dopo un massimo di due anni, queste persone dovrebbero ritornare nel Paese di origine, oppure rimanere irregolari sul territorio italiano. Inoltre, coloro che sono già titolari di protezione umanitaria, molti ben inseriti sul territorio, perderanno tutto ciò che è già stato conquistato, senza parlare di tutto l’investimento fatto su persone tutelate dalla Costituzione, che verrà vanificato nel modo più assoluto".
Secondo Alfano "Il decreto viola diritto degli individui ad avere una vita dignitosa, come previsti da tutti i trattati europei. Si pensi a un orfano, ad esempio, che dovrà tornare nel proprio Paese interrompendo un percorso virtuoso. Ci sarà un aumento rilevante degli stranieri irregolari sul territorio, senza che possano essere rimandati a casa, sia per le risorse economiche dello Stato italiano, insufficienti ad assicurare una cosa del genere, sia lo spreco di risorse umane ed economiche che lo Stato aveva già investito su queste persone - per trasformarle poi in clandestini. Gli stranieri ricorreranno in Tribunale e noi saremo al loro fianco, per difendere e proteggere i valori Costituzionali, come sempre”.
Le norme “ripescate” nel Decreto Salvini erano state già sperimentate in passato e poi superate con quelle appena abolite da lui. In realtà il nuovo decreto riesuma esperienze fallimentari del passato, superate da altre più efficaci e di beneficio accertato sia per lo straniero destinatario, che per la comunità civile nella sua stesura. Già in passato, esistevano i permessi per “casi speciali”, come ad esempio quello per “ex-art. 18”, poi superato con la protezione umanitaria per evitare una possibile identificazione della vittima di sfruttamento sessuale, o vittime di torture, tra altri tipologie di beneficiari.
Il nostro ordinamento nazionale si era dotato di un importante strumento di tutela delle vittime: l'art. 18 del Testo Unico Immigrazione, adottato con D.Lgs. 286/98, ampliato e aggiornato per contrastare i fenomeni di sfruttamento e di riduzione in schiavitù dei migranti. L’art. 18, infatti, prevede la possibilità di rilascio di uno speciale permesso di soggiorno allo straniero sottoposto a violenza o a grave sfruttamento, quando vi sia pericolo per la sua incolumità per effetto del tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un’associazione criminale o delle dichiarazioni rese in un procedimento penale.
Il permesso di soggiorno per protezione sociale (tramutato in motivi umanitari) poteva essere rilasciato sia in seguito ad una denuncia della vittima (il cosiddetto percorso giudiziario, su proposta o previo parere del Procuratore della Repubblica ) sia in assenza di questa (il percorso sociale). Quest'ultima possibilità, di un “percorso sociale”, costituiva l’aspetto più significativo e peculiare della norma, perché lasciava libera la persona sfruttata di non esporsi al rischio di ritorsione a seguito di denuncia. Tutto ciò scompare nella nuova norma, in quanto la vittima, una volta superati i termini di un anno di protezione, potrà usufruire al massimo di un altro anno, senza particolare sostegno da parte dello Stato e alla fine dovrà ritornare al proprio Paese, dove magari potrà essere un’altra volta sottoposta allo stesso regime di sfruttamento e schiavitù.
Gli ultimi due aspetti pericolosi del nuovo decreto sono quelli legati all’accoglienza dei richiedenti asilo, ossia, l’impossibilità dei richiedenti di accedere al sistema di accoglienza Sprar, di competenza del comune. Il sistema Sprar, fino ad ora, era un sistema di accoglienza più inclusivo e con un numero minore di individui per struttura, quindi con maggiore possibilità di cure e integrazione dei profughi e titolari di protezione e veniva esteso a tutti i beneficiari di protezione o status di rifugiati, ma anche i richiedenti asilo più vulnerabili, come donne con neonati o figli minori, uomini e donne vittime di torture, gravemente affetti da disturbi mentali o di malattie sanitarie importanti. Tutte queste persone, salvo i titolari di asilo politico e protezione sussidiaria, saranno esclusi dal sistema di accoglienza Sprar. I richiedenti asilo potranno accedere soltanto ai Centri di Accoglienza Straordinaria, CAS, che contano con meno risorse e un numero maggiore di profughi, con scarse possibilità di intraprendere un percorso individualizzato di inserimento sociale e senza possibilità di iscrizione anagrafica. Anche coloro che già si trovano all’interno di un CAS perderanno la residenza anagrafica che comporta la perdita di tutti i diritti sociali dell’individuo.
Non essendoci più un registro anagrafico dei richiedenti asilo nei comuni, essi non potranno più sapere quanti individui si trovano sul proprio territorio. Perdere i diritti civili vuol dire, perdere la possibilità di avere un codice fiscale, la tessera sanitaria, accedere ad un tirocinio lavorativo, acquistare gli abbonamenti per il trasporto pubblico ed essere completamente isolati da qualsiasi prospettiva di inclusione sociale. Un parcheggio di esseri umani, che per molti sarà l’anticamera della irregolarità sul territorio italiano. Se “lo statista si premura di dare un indirizzo alla politica, mentre il politico si accontenta di lasciarsi spingere dal vento”, come diceva il teologo statunitense James Freeman Clarke, siamo guidati da venti di tempesta, e le tempeste, lo sappiamo, non scelgono le vittime e non conoscono bandiere.