Da oltre dieci anni, gli operatori sanitari attendevano una legge sulla responsabilità professionale che prevedesse i margini della colpa medica e inquadrasse le garanzie dei cittadini in relazione ai risarcimenti.
Ora la legge c’è: la Camera ha approvato il testo, già licenziato dal Senato, dal titolo “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Il provvedimento, che si compone di 18 articoli, affronta e disciplina, appunto, i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità del professionista e della struttura pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari in quest’ambito, l’obbligo di assicurazione e l’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.
La nuova legge parte dal presupposto che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. In ogni Regione è istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che dovrà raccogliere dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, i dati regionali sui rischi e sul contenzioso. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge ma con decreto del ministro della Salute, dovrà essere istituito, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che avrà il compito di acquisire dai Centri sopra indicati i dati locali e di individuare idonee misure – anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo – per la prevenzione e gestione del rischio e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. L’Osservatorio, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (Simes), già istituito nel dicembre 2009.
La nuova legge punta su un nuovo principio, disciplinato dall’articolo 5: gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, dovranno attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che saranno iscritte in apposito elenco, istituito e disciplinato con successivo decreto del ministro della Salute.
Le linee guida e i relativi aggiornamenti saranno integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (Snlg), disciplinato con successivo decreto del ministro della Salute, e saranno pubblicate dall’Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito Internet. Le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida diventano, pertanto, il perno centrale per stabilire la responsabilità penale e civile.
La legge abroga l’attuale disciplina e introduce nel Codice penale il nuovo articolo 590-sexies, teso a disciplinare la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. La nuova norma prevede che se i fatti di cui agli art. 589 (omicidio colposo) e art. 590 Codice penale (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste se la condotta del medico è stata negligente o imprudente. Se, invece, l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa, purché il medico abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle stesse linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
In ambito civile, la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti della struttura stessa, risponde delle loro condotte dolose o colpose. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica, ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
In ogni caso, l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile (risarcimento per fatto illecito), salvo che egli abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, perché in tal caso la sua responsabilità è di tipo contrattuale.
Nella determinazione del risarcimento del danno, il giudice dovrà verificare se sono state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida e tenere presente quanto previsto dal nuovo articolo 590-sexies Codice penale. Il danno dovrà essere liquidato sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs n. 209/2005), limitando in questo modo ed equiparando il risarcimento del danno.
La legge stabilisce l’obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nonché per ciascun esercente la professione sanitaria; la garanzia assicurativa dovrà prevedere un’operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. Infine, viene disciplinata l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave, che sarà esercitata dal Pubblico ministero presso la Corte dei conti.