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domenica 18 maggio 2025
 
ANTICOVID
 

Sanitari: niente vaccino niente stipendio. L'obbligo arriva per decreto

01/04/2021  Il nuovo decreto di misure anticovid contiene una norma che obbliga i sanitari del pubblico e del privato, compresi i farmacisti, a vaccinarsi, pena la destinazione ad altre funzioni e se non è possibile la sospensione dallo stipendio

Arriva l’obbligo di vaccinarsi, introdotto dall’ultimo decreto di misure urgenti anticovid, per tutti gli operatori sanitari compresi i farmacisti, al fine di tutelare la sicurezza delle persone che si rivolgono alle loro prestazioni. Si legge nella bozza del decreto: «In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (...) al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano». La vaccinazione «può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale». Qualora l’obbligo non sia assolto secondo quanto previsto e nei termini specificati dal decreto per gli inadempienti scatta «la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2». Il decreto specifica che il datore di lavoro, ove è possibile, destinerà il lavoratore a mansioni diverse anche inferiori. Ove questo “spostamento” di mansioni non fosse possibile per tutto il periodo di sospensione previsto dal decreto al lavoratore non sarebbe dovuto alcun compenso: detto in soldoni chi non riesce a lavorare neppure adibito a mansioni inferiori che non comportino rischi di diffusione del contagio perderà lo stipendio «fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Il fatto che un obbligo per decreto, in relazione ai vaccini, potesse rientrare nella compatibilità con l’articolo 32 della Costituzione, era stato già chiarito di recente dalla Corte costituzionale.

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