La notizia è arrivata con un comunicato del direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 7 agosto: il 15 dicembre 2015 scade la moratoria fiscale per Lampedusa e Linosa, che era stata in vigore tra il 16 giugno 2011 e il 15 dicembre 2017. Persone fisiche e imprese dovranno riprendere gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e cioè, detto in soldoni fuori dai tecnicismi del linguaggio burocratico, dovranno riprendere a pagare le tasse che erano state sospese per venire incontro alla crisi aggravata dell'emergenza degli sbarchi sulle coste delle due isole.
Si trattava di un’agevolazione stabilita con ordinanza del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011 «per far fronte alle problematiche conseguenti della crisi dell’economia turistica delle isole di Lampedusa e di Linosa, che si è determinata nel 2011 a seguito dell’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti a Paesi del Nord Africa», con scadenza al 16 dicembre 2011. Il termine è stato di lì in poi prorogato di anno in anno con altrettanti decreti fino al 15 dicembre 2017.
L’attuale scadenza è fissata all’articolo 21 bis del decreto legge n.13 del 17 febbraio 2017 convertito in legge nell’aprile scorso. Dal 2018, con la prima scadenza fissata al 31 gennaio secondo le disposizioni fissate dal protocollo n. 157040/2017, anche le persone e le imprese residenti sulle isole che fin qui avevano fruito della sospensione dovranno riprendere a pagare corrispondendo anche gli arretrati dei sette anni “sospesi”.
Il viceministro dell’Economia Enrico Morando, interpellato dal Corriere della Sera, ha assicurato che: «C'è tempo e modo per risolvere il problema» di tanto arretrato dovuto tutto insieme. «Con la legge di Bilancio il Governo è disponibile a trovare una soluzione, ma non possiamo fare condoni. È una cosa impraticabile politicamente. E vietata dall'Unione Europea. Dopo il sisma dell'Aquila c’è stato un pronunciamento della Commissione».
Ha garantito, però, di poter andare incontro alla richiesta di pagare a rate: «Non ci sono affatto problemi. L'abbiamo già fatto per il sisma dell'Emilia ed è prevista anche per i tributi sospesi nel Centro Italia: in tutti i casi in cui si sospendono i tributi, riprendere a pagare tutto insieme, senza rateizzazione e lo sconto di eventuali sanzioni e interessi, è improponibile».
A mettersi di traverso a ogni forma di sconto o di condono, praticata in altri casi in passato, è infatti intervenuta la Decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, cui ha fatto riferimento il viceministro, che ha riconosciuto sconti fiscali e cancellazione di una parte del debito come “illegittimi aiuti di Stato”, contrari alle norme sugli aiuti Stato alle imprese.
Tradotto significa che, pur a rate se senza sanzioni e interessi, chi ha avuto la sospensione dovrà il 100%.