Lo sciopero generale proclamato per il 12 dicembre, al quale aderiscono lavoratori pubblici e privati, riguarda, ovviamente anche i servizi pubblici essenziali. Il ministro dei trasporti Maurizio Lupi, che inizialmente aveva precettato i dipendenti delle ferrovie nell'ambito dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil, ha successivamente revocato l'ordinanza di precettazione. Ed è stata inoltre decisa una rimodulazione dello stop, da 8 a 7 ore, dalle ore 9 alle 16.
Ma quali sono le procedure per garantire l'erogazione di prestazioni considerate indispensabili. E come viene regolata, in caso di sciopero, l'interruzione di servizi ritenuti di pubblica utilità? L'articolo 1 della legge 146/90 considera, ad esempio, servizi essenziali quelli attinenti a:
sanità e igiene pubblica;
protezione civile;
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
approvvigionamento di energie e beni di prima necessità;
amministrazione della giustizia;
trasporti pubblici urbani ed extraurbani (autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aereoportuali e di collegamento marittimo con le isole);
istruzione pubblica ed universitaria;
poste e telecomuncazioni;
informazioni trasmesse per radio e televisioni pubbliche.
Sono tutti servizi pubblici finalizzati ad assicurare il godimento dei diritti della persona (costituzionalmente tutelati) alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione e di comunicazione, all'istruzione ed all'assistenza e previdenza sociale. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, con un preavviso minimo di 10 giorni, la durata, le modaliltà di attuazione e le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere resa:
alle imprese o amministrazioni (datori di lavoro) che erogano il servizio;
all'apposito ufficio costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (per i contratti nazionali o interregionali) o la Prefettura (per i conflitti locali) che provvede a trasmetterla immediatamente anche all'organo preposto a vigilare sull'attuazione della legge, la Commissione di garanzia.
I datori di lavoro che erogano il servizio devono comunicare agli utenti, almento 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione collettiva dal lavoro, le modalità e i tempi dei servizi erogati durante lo sciopero, oltre alle misure per garantire la pronta riattivazione degli stessi al termine dello sciopero. La revoca spontanea dello sciopero proclamato e comunicato agli utenti costituisce una forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini sanzionatori.
La Commissione di garanzia è l'organo che ha il compito di vigilare sull'attuazione della legge n. 146/90. La sua attività serve a tutelare sia le possibilità di godimento dei diritti della persona in occasione di conflitti collettivi nei servizi pubblici essenziali, sia le possibilità di esercizio del diritto di sciopero negli stessi servizi. La Commissione svolge numerose funzioni per garantire l'attuazione della legge: fornisce la propria consulenza sui contenuti degli accordi o dei codici di autoregolamentazione, formula su richiesta delle parti lodi arbitrali sul merito del conflitto, svolge un'attività di prevenzione e controllo del conflitto ma, soprattutto, ha il compito di valutare l'idoneità degli accordi e codici di autoregolamentazione rispetto alle finalità della legge.
Qualora la Commissione esprima un parere motivato di inidoneità allo sciopero, la stessa sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni, delle procedure e misure da considerare indispensabili. Entro 15 giorni dalla notifica, le parti devono pronunciarsi sulla proposta.
Un altro aspetto assai particolare dello sciopero nei servizi pubblici essenziali è poi la precettazione. È possibile esercitare il potere di precettazione di lavoratori subordinati e autonomi quando vi è fondato pericolo che uno sciopero rechi pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti.
Il potere di precettazione spetta al Prefetto per i conflitti locali ed al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conflitti nazionali o interregionali. Le autorità titolari del potere su segnalazione della Commisssione di garanzia o, nei casi di necessità ed urgenza, di propria iniziativa invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo ed esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurirsi nel minor tempo possibile. Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, le autorità competenti adottano con un'ordinanza le misure necessarie a non pregiudicare l'erogazione dei servizi pubblici essenziali.
L'ordinanza deve essere emanata non meno di 48 ore prima dell'inizio dello sciopero, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
L'ordinanza può:
disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando diversi scioperi già proclamati;
disporre la riduzione della durata dello sciopero;
prescrivere l'osservanza, da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. L'ordinanza viene, inoltre, diffusa mediante gli organi di stampa, nazionali o locali, la radio e la televisione. E può essere impugnata, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, dalle organizzazioni sindacali, delle imprese e delle amministrazioni erogatrici e dei singoli lavoratori interessati. Il T.A.R. può sospendere l'attuazione dell'ordinanza se ritiene che vi siano fondati motivi per farlo.