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giovedì 22 maggio 2025
 
Medici e tribunali
 

"Scudo" penale per i vaccinatori, ecco perché non è semplice come sembra

01/04/2021  Il tema dello scudo per i vaccinatori è solo un aspetto del complesso tema della responsabilità penale del medico, già difficile da regolare in tempi normali, particolarmente delicato in una situazione eccezionale come quella di una pandemia

Un tema già dibattuto, su cui interviene il nuovo decreto legge sulle misure urgenti per il contenimento del Covid, è il cosiddetto “scudo” penale per i vaccinatori, segmento piccolo di un tema grande e complicato quale è quello della “colpa medica”, com’è disciplinata dal codice penale. Si è posto infatti di recente il problema dell’iscrizione al registro degli indagati come «atto dovuto» (a garanzia della difesa di assistere ad accertamenti medico-legali) di alcuni esecutori materiali della vaccinazione: in seguito all’ipotesi di eventi avversi in conseguenza della somministrazione. In un sistema ad azione penale obbligatoria in presenza di una ipotesi di reato, come è quello italiano, può infatti accadere (ed è accaduto) all’operatore sanitario di trovarsi a rispondere per omicidio colposo e lesioni colpose, qualora si verifichi anche una mera coincidenza temporale di eventi infausti nei giorni successivi alla somministrazione del vaccino, nell’ipotesi che vi sia un nesso causale tutto da accertare.

Con l’intento di evitare che corrano questo rischio anche gli esecutori della vaccinazione che abbiano seguito correttamente le procedure nel rispetto delle indicazioni stabilite per l’immissione sul mercato dei farmaci approvate dalle agenzie regolatorie e le linee guida previste dal ministero della Sanità, il decreto prevede una causa di non punibilità vincolata alla conformità alle procedure. Vi si legge infatti: «Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (omicidio colposo e lesioni personali colposi ndr.) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

Nella sostanza, si dice, se qualcosa va storto per cause non dovute all’atto della somministrazione, la responsabilità non può essere contestata all’ultimo anello della catena che non ha avuto alcun ruolo nella valutazione rischi-benefici del farmaco, ma che ha semplicemente eseguito correttamente l’iniezione rispettando tutte le procedure. Si tratta di una norma che agisce anche per le persone che si trovassero già indagate per fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del decreto e la cosa è possibile perché già in più occasioni la Cassazione ha chiarito in fatto di cause di non punibilità che, trattandosi di disposizioni sostanziali, più favorevoli rispetto alla norma previgente, possono essere applicate retroattivamente.

La norma ha già fatto discutere i medici, che la trovano troppo limitata nel tempo (si ferma al 31 dicembre 2021) e nell’ampiezza (è limitata alla sola somministrazione del vaccino anticovid), d’altro occorre tener conto della tutela di chi subisce l’eventuale danno. Molti Paesi si regolano, relegando il tema della responsabilità medica all’ambito civile, ma non è il caso dell’Italia.

Con ogni probabilità, come già è accaduto per altre norme che hanno inteso ampliare le cause di non punibilità (vedi legittima difesa e tenuità del fatto), la nuova norma non avrà il potere di impedire anche l’avvio dell’indagine, senza la quale sarebbe difficile verificare la correttezza delle procedure richiesta. Se l’obiettivo fosse, dunque, ridurre anche il danno d’immagine derivato dalla notizia dello status di indagato - come ha sottolineato di recente Giuseppe Pignatone, oggi presidente del Tribunale vaticano, in un suo intervento su Repubblica e precedentemente sulla Stampa - occorrerebbe intervenire anche precisando e applicando meglio regole e prassi che disciplinano l’iscrizione del singolo nel registro degli indagati (nel tentativo non facile di trovare il miglior bilanciamento possibile tra le esigenze del diritto di difesa e l’impatto “pubblico” dell’iscrizione nel registro).

Ma è questo soltanto uno dei tanti e delicati problemi che la complessa disciplina penale della “colpa medica” pone già in tempi normali, in un Paese in cui in pochi anni sono lievitate le denunce anche temerarie, ma che rischia di diventare cruciale in un momento eccezionale, in cui i sanitari si trovano ad affrontare, in emergenza, una pandemia causata da un virus di cui si conosce ancora poco, davanti al quale anche l’Oms ha dato sovente indicazioni contraddittorie e cambiate in corsa, in assenza di prassi e linee guida consolidate. In un sistema, infatti, in cui la “colpa medica” può essere contestata penalmente non soltanto nei casi di colpa grave, il rischio è che alla pandemia segua un’epidemia di indagini e, poi, di processi.

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