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venerdì 18 aprile 2025
 
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Dal no alla naja al servizio civile per tutti

11/07/2014  Si conclude un cammino lungo oltre 60 anni. Il Governo vara una legge delega che chiede, tra l'altro, di istituire un servizio civile universale "finalizzato alla difesa non armata" promuovendo "attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione".

Dall'obiezione di coscienza al servizio militare, pagata con carcere e processi, al servizio civile universale. Ovvero dal 1948 al 2014. L'Italia ne ha fatto di strada. Un cammino difficile e tortuoso. D'altronde che questa scelta divida e faccia discutere lo dice la parola stessa:  "obiezione", infatti,  deriva dal latino "obicere", che significa contrapposizione, rifiuto. L'obiezione di coscienza è, infatti, il rifiuto di obbedire ad una legge o ad un comando dell'autorità perché considerato in contrasto con i principi e le convinzioni personali radicati nella propria coscienza.

Per quanto riguarda l'obiettore di coscienza al servizio militare armato i primi due casi dell'Italia del dopoguerra sono registrati sul finire degli anni Quaranta. Fanno riferimento a Rodrigo Castiello (pentecostale) ed Enrico Ceroni (testimone di Geova), entrambi inquisiti. Il primo obiettore condannato alla reclusione fu Pietro Pinna (1948), nonviolento, finito in carcere per 10 mesi; liberato fu condannato di nuovo e ritornò in carcere finché fu prosciolto dal dovere del servizio militare. Nel 1949 il socialista Calossi presenta il primo disegno di legge per il riconoscimento dell'obiezione. Nel '57 e nel '62 il socialista Basso ripropone l'iniziativa, segnata dall'indifferenza del Parlamento e dall'ostilità del Governo e delle gerarchie militari.

Foto Mauro Vallinotto/archivio Famiglia Cristiana.
Foto Mauro Vallinotto/archivio Famiglia Cristiana.

All'inizio degli anni '60 si hanno i primi casi di obiettori cattolici che dichiarano di voler vivere integralmente la non violenza evangelica, espressa dai comandamenti "non uccidere" e "ama il prossimo tuo come te stesso". Il primo cattolico che basa il suo rifiuto su motivi di fede è Giuseppe Gozzini nel 1962, seguito da padre Balducci che viene attaccato dalla Chiesa ufficiale e difeso da don Milani che, in questa occasione, scrive l'opuscolo "L'obbedienza non è più una virtù". I due sacerdoti, padre Ernesto Balducci e don Lorenzo Milani, sono trascinati in Tribunale  per apologia di reato. Questi processi suotono l'opinione pubblica e portano alla ribalta il problema dell'obiezione di coscienza, registrando importanti prese di posizione a favore del rifiuto di armi e divisa.

La prima legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare viene approvata il 15 dicembre 1972. Le norme rendono possibile la scarcerazione dei giovani obiettori di coscienza e contemporaneamente segnano un cambiamento storico nella legislazione italiana, perché introducono la possibilità di rifiutare il servizio militare con le armi sostituendolo con un servizio militare non armato. Con questa legge l'obiezione di coscienza, però, non è ancora considerata un diritto, ma un beneficio concesso dallo Stato a precise condizioni e conseguenze: la gestione del servizio civile restava nelle mani del Ministero della Difesa. La legge, in ogni caso, è restrittiva e punitiva (8 mesi di servizio in più, commissione giudicante, esclusione delle motivazioni politiche, dipendenza dai codici e dai tribunali militari).

Nel 1992 il Parlamento licenzia un nuovo testo di legge, ma l'allora Presidente Francesco Cossiga, rifiuta di firmarla per incostituzionalità e la rinvia al Parlamento con una serie di note di perplessità sul fenomeno. Il giorno dopo, però, il Presidente scioglie le Camere e la riforma torna in alto mare. Il numero di obiettori, nel frattempo, aumenta: 16.000 domande nel 1990, 30.000 domande nel 1994, 70.000 nel 1998. Dopo una serie di altri tentativi falliti nel corso della XI e XII Legislatura, nel luglio del 1998 si giunge finalmente all'approvazione della legge 230 che sancisce il pieno riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza. Con questa ultima legge l'obiezione di coscienza non è più un beneficio concesso dallo Stato, ma diventa un diritto della persona: il servizio civile rappresenta un modo alternativo di "servire la patria", con una durata pari al servizio militare, a contatto con la realtà sociale, con i suoi problemi, con le sue sfide.

Giovedì 10 luglio 2014,  l'ulteriore svolta. Per quanto riguarda il servizio civile universale il disegno di legge delega approvato  prevede che i decreti legislativi vadano nella direzione di:

* istituire un servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata attraverso modalità rivolte a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione, sviluppo della cultura dell’innovazione e della legalità nonché a realizzare una effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli;

* prevedere un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, anche cittadini dell’Unione europea e soggetti ad essi equiparati ovvero stranieri regolarmente soggiornanti o partecipanti ad un programma di volontariato, che possono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure di selezione ed avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;

* definire lo status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l’instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro;

* coinvolgere gli enti territoriali e gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro;

* prevedere criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale;prevedere un limite di durata del servizio civile universale che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno dei paesi dell’Unione europea, nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei paesi al di fuori dell’Unione europea.

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