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venerdì 11 ottobre 2024
 
Diritti e sicurezza
 

Volto coperto, tra legge nazionale e delibera lombarda

11/12/2015  La giunta regionale lombarda approva una delibera che vieta, dal primo gennaio 2016 di entrare a volto coperto in ospedali pubblici lombardi e strutture regionali. C'era già una legge dello Stato del 1975. Come si accordano, che cosa cambia, ce n'era bisogno?

La delibera è stata approvata il 10 dicembre all’unanimità dalla Giunta Regionale della Lombardia. Si tratta di una modifica del Regolamento ed esplicita il divieto di entrare nelle strutture pubbliche della regione Lombardia, ospedali compresi, con  “caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona".

Il provvedimento riguarderà, oltre agli ospedali pubblici lombardi, tutte le strutture di competenza della Regione (le sedi delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione e gli enti dipendenti). La Giunta con questa delibera non specifica le modalità di attuazione ma “demanda alle competenti strutture regionali, ai sensi dell’art. 8 del R.R. n. 6/2002, l’adozione, entro il 31/12/2015, degli atti dirigenziali necessari a dare attuazione alla disposizione di cui al punto 1., da applicarsi in tutte le sedi del Sistema regionale (SiReg)».

Il provvedimento è stato immediatamente ribattezzato come antiburqa, dal momento che è stato presentato, anche formalmente nelle premesse del testo normativo, dagli assessori come una misura di sicurezza avvertita a maggior ragione a seguito dei fatti di Parigi e che nelle medesime premesse si fa riferimento a tradizioni e costumi religiosi. Anche se in molti hanno tenuto a precisare che il provvedimento si limita ad attuare, nei luoghi di competenza della Regione, l’articolo di una Legge dello Stato che esiste fin dal 1975, nota come Legge Reale e approvata in tempi di altro terrorismo.

La delibera Regionale non cita esplicitamente veli islamici, parla di “caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona”: se ne deduce che, al netto di caschi integrali e passamontagna vietati, saranno permessi i veli che lasciano il volto scoperto (kijab, khimar, al-Amira, shayia e chador) e vietati quelli che lo coprono: il burqa (che copre tutto il corpo e nasconde anche gli occhi dietro una rete di tessuto) e il niqab che copre il volte di un velo nero lasciando scoperti solo gli occhi.  

Come sempre in questi casi il punto di vista cambia la prospettiva: chi condivide il provvedimento della Giunta parla di una mera attuazione della Legge dello Stato nei luoghi di competenza della Regione, chi non lo condivide ci vede una strumentalizzazione, un pretesto per soffiare sul fuoco delle tensioni sociali contemporanee.  Altri ritengono il ritocco al regolamento, tecnicamente, un pleonasmo, un di più, avendo già una Legge di rango superiore a regolare la questione (e non è detto che la giustapposizione di norme di diverso rango ne faciliti l'applicazione).

E qui sta in parte il busillis. La legge 152/1975 all’articolo 5 dice che:  «È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro».
 
Tutto chiaro? Sì, salvo il fatto che quel  “senza giustificato motivo”, implica un atto di interpretazione della norma: il motivo religioso può essere considerato un giustificato motivo? I membri della Giunta che hanno approvato il provvedimento scrivono nelle premesse che «le tradizioni o i costumi religiosi, non possono rappresentare giustificati motivi di eccezione ai sensi dell'art 5 della legge 152/1975 rispetto alle esigenze di sicurezza all'Interno delle strutture regionali». Ma la loro convinzione e neppure la loro intenzione bastano da sole a dirimere la questione.

E' facile prevedere che sarà questo il punto su cui qualche problema potrebbe sorgere, perché ci sono di mezzo questioni delicate da bilanciare: le esigenze di sicurezza della popolazione in nome della quale tutto l'Occidente si interroga sulla quota di diritti che potrebbe essere necessario cedere, la libertà religiosa tutelata dalla Costituzione, le pari opportunità anch'esse tutelate dalla Carta, e nel caso concreto, forse soprattutto, la responsabilità civile e penale in capo al personale delle strutture sanitarie, su cui si scarica il barile di individuare le misure idonee ad applicare il regolamento e che si potrebbero trovare in una posizione complicata quando si dovesse porre il problema di decidere di ammettere o non ammettere qualcuno in ospedale.

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