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domenica 15 giugno 2025
 
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Rodotà, le pensioni e la scuola paritaria

Stefano Rodotà
Stefano Rodotà

L'altra sera sentivo a Ballarò il professor Stefano Rodotà, giurista insigne con un passato nella liste del Partito radicale di Pannunzio e della Sinistra indipendente. Breve digressione. Nella maggior parte dei casi (non so se nel caso del professor Rodotà) quell'aggettivo, "indipendente", era un'elegante foglia di fico che veniva concessa agli intellettuali organici del Pci. Quando si trattava di votare, Pci e Sinistra indipendente votavano quasi sempre allo stesso modo. E quasi sempre compatti.

Ma torniamo al presente. Intervistato da Giovanni Floris, l'idolo presidenziale dei grillini (era il candidato ufficiale alle Quirinarie del 2013) illustrava lo spirito della sentenza della Consulta sulle pensioni, che ha imposto la restituzione degli scatti perequativi di adeguamento all'inflazione. Il professore ne dava una spiegazione scientifica, basata su un costrutto logico ineluttabile, dovuta al fatto che la Costituzione prevede un intangibile livello di benessere fissato "ex ante" per i cittadini della Repubblica e dunque non è possibile in alcun modo intaccare le rendite dei pensionati. I diritti acquisiti non si toccano.

All'obiezione di Floris che correttamente ricordava che la sentenza è passata per un solo voto di scarto, Rodotà replicava che queste sono le regole di uno Stato di diritto. E ha ragione, però non può far passare una sentenza come qualcosa di meccanicamente conseguente, se questa passa con un voto di scarto. Se due dei giudici della Consulta si fossero ammalati, se i togati eletti fossero stati altri, se le imperscrutabili coincidenze della vita avessero portato ad altri giudici costituzionali, magari saremmo qui a interpretare una sentenza che sanciva la legittimità della decisione della Fornero e di Monti.

Ma è la successiva domanda, che mi ha fatto sobbalzare dal divano. A proposito dei (parchi) finanziamenti del Governo alle scuole non statali, Rodotà, spiegava che la Costituziona non prevede aiuti alle scuole private e che finché "l'ultima scuola statale non sarà in grado di funzionare perfettamente, fino all'ultimo rotolo di carta igienica, nessun centesimo può essere dato alla scuola privata". Applausi in studio. Peccato che sia un bel sofisma statalista, se ci pensate, per non finanziare mai e poi mai una scuola paritaria, visto che i bisogni di un individuo (come insegnano i filosofi del diritto) e quindi anche di una scuola, non finiscono mai, e ci sarà sempre qualcosa da comperare per migliorare una scuola statale. 

E' un po' come dire che non ci potrà essere una sola clinica privata convenzionata finché l'ultimo ospedale statale non funzionerà come una clinica svizzera o un istituto all'avanguardia, fino all'ultima siringa ultimo grido. Come se una sana competizione pubblico-privato non aiutasse entrambi i settori a migliorare. Nel 2105 Rodotà non concepisce assolutamente il concetto di sussidiarità, di finanziamento da parte dello Stato di un ente che svolge determinati servizi, come un'offerta formativa. Come ad esempio le scuole per l'infanzia, che rappresentano il 70 per cento degli istituti non statali in Italia, o di una scuola professionale dei salesiani. O ancora di una cooperativa di assistenza del Terzo settore, di una casa-famiglia per orfani o immigrati etc. Quello di negare finanziamenti a questi settori è un problema, anche legittimo, di natura squisitamente politica, ma Rodotà lo fa passare come una questione di corretta applicazione del diritto costituzionale. E invece è l'esatto contrario. Leggiamolo insieme:

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Vogliamo ripetere per l'ennesima volta che il dettato costituzionale parla di "istituzione", e non di "funzionamento"? E soprattutto che nel comma successivo si parla di "equipollenza" degli studenti delle paritarie? Significa che lo Stato non elargisce fondi per fondare una nuova scuola di iniziativa privata, cattolica o laica che sia, ma è tenuto a garantirne la frequenza da parte di chi la vuole frequentare. Proprio perché gli studenti delle paritarie (fatto salvo il ruolo di controllore dello Stato) hanno diritto all'equipollenza, ovvero a un eguale potere di accesso all'istruzione. Altrimenti la famiglia dello studente delle non statali è penalizzata, perché paga quell'istituto due volte: con le tasse e con la retta scolastica. Ecco perché le detrazioni previste dal Governo o l'ipotesi del buono scuola sono perfettamente in linea con il dettato costituzionale, anzi lo realizzano nella sua autenticità. Ma questo il professor Rodotà non lo dice, o forse non lo sa, o forse finge di non saperlo.  


15 maggio 2015

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