"Il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta". È questa la decisione finale della Corte di Cassazione per una causa iniziata nel 1999 quando un'auto, chiusa a chiave, era stata rubata in un parcheggio a pagamento nei pressi della stazione metropolitana di Lampugnano a Milano. La richiesta di risarcimento da parte della società proprietaria dell'auto in leasing ammontava a 50 milioni delle vecchie lire. Ma la Cassazione ha respinto: il fatto che i Comuni istituiscano aree di sosta a pagamento non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto.
Furto in parcheggio non custodito
La colpa non ricade sul concessionario quando il cartello di avviso è esposto chiaramente
6 luglio 2011 • 07:30


