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Per le persone che non sono in grado di provvedere ai propri interessi a causa di malattia o dell’età avanzata può essere nominato un amministratore di sostegno. Questa scelta è molto più duttile e adattabile al caso concreto rispetto a quella dell’interdizione o dell’inabilitazione che, per questa ragione, sono ormai poco utilizzate. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno può essere, infatti, calibrato sulle effettive esigenze del singolo caso in modo che la volontà dell’amministrato sia, per quanto possibile, rispettata.
Per esempio, è possibile che sia lo stesso interessato a designare l’amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In questo modo chiunque può premurarsi di scegliere una persona gradita e fidata in caso di futura necessità. In tempi recenti la Corte di cassazione ha chiarito che il desiderio espresso dall’interessato deve prevalere su altre considerazioni, ad esempio sulla circostanza che la persona indicata non abbia buoni rapporti con gli altri familiari. Nel caso arrivato all’attenzione della Suprema corte, i giudici di merito avevano nominato un terzo, disattendendo l’indicazione dell’interessato che voleva come amministratore di sostegno la moglie. La nomina del terzo era stata giustificata in ragione della conflittualità fra la moglie e i figli. La Suprema corte (con la sentenza n. 24732 del 2024) ha, però, accolto il ricorso dell’amministrato in base alla considerazione che fra quest’ultimo e la moglie non c’era alcun conflitto e che i giudici di merito avevano tenuto conto della volontà e degli interessi dei figli piuttosto che di quella del genitore.
In un altro caso, l’acceso conflitto fra i figli ha suggerito di scegliere come amministratore di sostegno un terzo piuttosto che uno di loro. Il fatto che la madre avesse già conferito al figlio maschio una procura generale per gestire i suoi affari non è stato considerato rilevante. La Suprema corte (con la sentenza n. 13612 del 2024) ha sottolineato che la nomina di un estraneo non comportava violazione del diritto all’autodeterminazione dell’anziana signora, dal momento che il grave conflitto esistente fra il figlio maschio e le altre due figlie e il fatto che tutti i figli sembrassero perseguire il proprio vantaggio, piuttosto che quello della madre, rendevano opportuno che a prendere decisioni nell’interesse della signora fosse una persona estranea alla famiglia.
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Cosa dice la norma
Secondo l’art. 410 del Codice civile, l’amministratore di sostegno, nello svolgimento dei suoi compiti, deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno deve informare tempestivamente il beneficiario degli atti da compiere. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza dell’amministratore è possibile fare ricorso al giudice tutelare.


