Il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo è ammissibile soltanto se ci si trova di fronte a un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. Nel caso in esame, il cassiere di un grande magazzino è stato licenziato per aver prelevato 5 euro dall'incasso, decisione ritenuta inammissibile dalla Corte di Cassazione per l'evidente sproporzione tra l'inadempimento e la sanzione.
"In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" ex articolo 1455 del codice civile": la Corte ha dunque obbligato il grande magazzino al reintegro del dipendente che sì, si è comportato scorrettamente, ma mettendo in atto una violazione non così grave da rompere in modo irrimediabile il vincolo fiduciario per l'affidamento futuro della mansione.
"In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" ex articolo 1455 del codice civile": la Corte ha dunque obbligato il grande magazzino al reintegro del dipendente che sì, si è comportato scorrettamente, ma mettendo in atto una violazione non così grave da rompere in modo irrimediabile il vincolo fiduciario per l'affidamento futuro della mansione.



